Una premessa necessaria
Sono un avvocato italiano abilitato negli Stati Uniti, in New York, New Jersey, Texas e Missouri. La mia pratica si concentra sul diritto dell'immigrazione e della cittadinanza, prevalentemente americana e italiana. Questa pagina è il terzo dei tre hub tematici del sito: si occupa di tutto ciò che non è strettamente cittadinanza americana o cittadinanza italiana, ed è pensata per il cliente italiano che, già forte di uno dei passaporti più potenti del mondo, si interroga su un secondo o terzo status di cittadinanza.
Le pagine del cluster sono informative: non offro servizi di assistenza in programmi di citizenship by investment esteri (l'unica eccezione è il percorso EB-5 statunitense, trattato nella pagina cittadinanza americana per investimento). Per le pratiche estere il lettore è invitato a rivolgersi a professionisti abilitati nelle rispettive giurisdizioni.
Tra i lettori che vedo, le ragioni di questa ricerca sono cinque. La prima è il Plan B geopolitico: l'idea di tenere una via d'uscita in caso di crisi politica, valutaria o di sicurezza in Europa. La seconda è la mobilità incrementale: alcuni passaporti aprono Paesi che il passaporto italiano non copre — Russia e Cina con Grenada e Saint Kitts, accesso al visto investitore E-2 statunitense con la sola Grenada fra i CBI. La terza è il business operativo nel Paese ospite: investimenti immobiliari in Turchia, presenza imprenditoriale in Egitto o nel Golfo, posizionamento in Asia. La quarta è la riforma italiana 2025: il DL 36/2025 convertito nella Legge 74/2025 ha limitato lo ius sanguinis italiano a due generazioni, escludendo milioni di italo-discendenti che ora valutano alternative. La quinta è la pianificazione successoria multi-giurisdizione.
I tre modi di acquistare cittadinanza estera
Le strade per acquisire una seconda cittadinanza, per il cittadino italiano, si dividono in tre famiglie. Sono giuridicamente molto diverse e producono conseguenze diverse.
- Per discendenza (jus sanguinis) — la cittadinanza si trasmette per filiazione. È il modo più comune nel mondo. L'Italia stessa è uno dei Paesi a jus sanguinis storicamente più generoso, ma la riforma 2025 lo ha limitato a due generazioni. Molti altri Paesi praticano regole più aperte: Irlanda (FBR senza limite generazionale), Polonia (catena ininterrotta), Ungheria (con lingua), Croazia, Lituania, Lettonia, Grecia. Vedi la pagina cittadinanze per discendenza più accessibili.
- Per residenza (naturalizzazione ordinaria, jus domicilii) — dopo un periodo di residenza effettiva (cinque, dieci, quindici anni a seconda del Paese), con esami di lingua, integrazione e good moral character. È il modo "normale" di diventare cittadino di un Paese in cui si vive. Dopo la sentenza CJEU C-181/23 del 29 aprile 2025 è anche l'unica via residua verso una cittadinanza UE per chi non ha ascendenti europei.
- Per investimento (citizenship by investment, CBI) — al completamento di un investimento qualificato si ottiene direttamente il passaporto, senza obbligo di residenza preventiva. È il percorso più rapido, ma anche quello sotto maggiore pressione regolatoria internazionale.
Un cittadino italiano gode già di cittadinanza dell'Unione Europea (art. 20 TFUE), libera circolazione e stabilimento nei 27 Stati membri più SEE e Svizzera, e un passaporto con accesso visa-free a circa 185 destinazioni nel mondo (Henley Passport Index 2026). L'utilità marginale di un secondo passaporto, per un italiano, è dunque significativamente inferiore rispetto a un cittadino di un Paese a passaporto debole. È il punto da cui partire ogni valutazione: non "quale secondo passaporto prendere", ma "quali destinazioni o quali diritti il passaporto italiano non mi dà e mi servirebbero".
Cittadinanza per investimento: il cluster CBI
I programmi di citizenship by investment attivi nel mondo nel 2026 sono trattati in dettaglio nelle pagine dedicate. La famiglia è oggi più ristretta di quanto fosse dieci anni fa: dopo la chiusura di Cipro (2020), Moldova (2020), Bulgaria (2022), Montenegro (2022) e Malta (2025, in conformità alla sentenza CJEU C-181/23), restano operativi i cinque programmi caraibici post-MoA OECS 2024, la Turchia, l'Egitto, la Giordania (riformata 2 luglio 2025), Vanuatu (con valore drasticamente ridotto dopo la revoca del visa-free Schengen del 12 dicembre 2024) e Nauru.
Le pagine del cluster CBI
- Malta — MEIN e sentenza CJEU C-181/23: la storia, la chiusura, la nuova Citizenship by Merit;
- Caraibi — confronto dei cinque programmi: Saint Kitts, Dominica, Antigua, Grenada, Saint Lucia. Il MoA OECS 2024, l'ECCIRA 2025, i profili di mobilità e fiscali;
- Turchia — investimento immobiliare 400.000 USD: procedura completa, perizia SPK, caso BABATAK, profili fiscali italiani;
- Vanuatu — il programma più rapido, e il più eroso: la revoca del visa-free UE e UK, perché per un italiano oggi raramente conviene;
- Giordania — riforma 2 luglio 2025: gli otto pathway attivi post-riforma, Convenzione Italia-Giordania 2004, white list italiana;
- Cipro — chiusura CIP, audit Nicolatos, fast-track high-skilled: lo scandalo Cyprus Papers, le revoche, il PR programme attivo, naturalizzazione fast-track a 3-4 anni;
- Golden Visa europei 2026: Portogallo (no immobili), Spagna chiusa, Grecia tiered, Malta MPRP, Italia investor visa, Ungheria, Cipro PR;
- CBI vs RBI — cittadinanza e residenza fiscale: la distinzione tecnica che evita gli errori più costosi (art. 2 TUIR, exit tax, CRS 2.0);
- Due diligence nei programmi CBI: i quattro livelli, AMLA, CRS 2.0, responsabilità del professionista italiano.
Cittadinanze straniere "viste da un italiano"
La seconda area del hub riguarda i percorsi ordinari alla cittadinanza nei principali Paesi del mondo. La domanda che mi viene posta più spesso non è "quanto costa la cittadinanza X", ma "quanto è realistico che io diventi cittadino X dato che già sono italiano". È una domanda diversa da quella che si farebbe un russo, un iraniano o un nigeriano, perché il punto di partenza è radicalmente diverso. Per ciascun Paese c'è una pagina dedicata.
Europa — Paesi UE
- Cittadinanza svizzera (formalmente non UE ma area di libera circolazione): naturalizzazione a 10 anni con Permesso C, BüG 2014, Ticino, forfait fiscale, rimozione black list italiana 9 settembre 2024;
- Cittadinanza tedesca: la riforma del 27 giugno 2024 (5 anni di residenza, 3 fast-track con C1, doppia cittadinanza per tutti, fine dell'Optionspflicht, ius soli ampliato);
- Cittadinanza francese: naturalisation par décret a 5 anni, Loi 2024-42 immigration con B1 dal 2026, double droit du sol art. 19-3 Code civil;
- Cittadinanza spagnola: naturalizzazione ordinaria a 10 anni, via sefardita Ley 12/2015 chiusa dal 1° ottobre 2019, regime Beckham per HNW, Golden Visa abrogato 3 aprile 2025;
- Cittadinanza portoghese: riforma del 3 maggio 2026 (Seguro), 7 anni per UE/CPLP / 10 generale, sefarditi abrogati, NHR chiuso e IFICI;
- Cittadinanza irlandese: Foreign Births Register (nonno irlandese), naturalizzazione a 5 anni, Common Travel Area con UK post-Brexit;
- Cittadinanze per discendenza più accessibili: Polonia, Ungheria, Croazia, Slovenia, Lituania, Lettonia, Grecia, Spagna Memoria Democratica, Germania art. 116(2) GG, Austria art. 58c StbG.
Paesi extra-UE
- Cittadinanza britannica post-Brexit: naturalizzazione Section 6(1) BNA 1981 a 5 anni + 12 mesi settled, EUSS per pre-Brexit, fine del non-dom 6 aprile 2025, IHT residence-based;
- Cittadinanza canadese: Bill C-3 (2025) sul first generation limit, naturalizzazione a 3 anni di presenza fisica, comunità italo-canadese di 1,5 milioni;
- Cittadinanza australiana: naturalizzazione a 4 anni + 12 mesi PR, citizenship test in inglese, oltre 1 milione di italo-australiani;
- Cittadinanza brasiliana: Lei 13.445/2017, naturalizzazione ordinaria a 4 anni, ius soli ampio, oltre 30 milioni di oriundi italo-brasiliani;
- Cittadinanza argentina: DNU 366/2025 di Milei, Ley 346, naturalizzazione giudiziale, 960.000 italiani AIRE, Convenzione bilaterale 1971;
- Cittadinanza israeliana: Legge del Ritorno 5710-1950, estensione 1970 a familiari, comunità UCEI, riforma fiscale olim 2026;
- Cittadinanza degli Emirati Arabi Uniti: riforma 2021 per nomina governativa, Golden Visa come strumento realistico, Corporate Tax 9% dal 2023;
- Cittadinanza russa: Decreto Presidenziale 702 del 19 agosto 2024 sui valori condivisi, Legge Federale 138-FZ del 28 aprile 2023, percorso RVP → VNZh → naturalizzazione in 6-8 anni, sospensione parziale della Convenzione Italia-Russia 1996, 19° pacchetto sanzioni UE;
- Cittadinanze difficili o impossibili da ottenere: Giappone, Corea, Cina, Singapore, Thailandia, Arabia Saudita, Monaco, Liechtenstein, San Marino, Andorra, Vaticano, Bhutan — dove la naturalizzazione è essenzialmente preclusa.
La cittadinanza dell'Unione Europea
Per il cittadino italiano è un dato spesso sottovalutato. L'articolo 20 TFUE attribuisce la cittadinanza dell'Unione a chiunque sia cittadino di uno Stato membro, e questa cittadinanza europea conferisce:
- libera circolazione nei 27 Stati membri, nello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e in Svizzera, sulla base degli accordi bilaterali UE-Svizzera;
- diritto di stabilimento per attività economica autonoma o dipendente in qualsiasi Stato membro;
- diritto di residenza oltre i tre mesi a condizioni economiche modeste;
- parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospite in materia di lavoro, sicurezza sociale e istruzione;
- protezione consolare e diplomatica da parte di qualsiasi Stato membro UE in Paesi terzi dove l'Italia non sia rappresentata (art. 23 TFUE);
- partecipazione democratica: voto e candidabilità alle elezioni europee e alle elezioni municipali del Paese di residenza UE;
- iniziativa dei cittadini europei, petizione al Parlamento, accesso al Mediatore europeo.
La cittadinanza UE — è la lettura forte della sentenza C-181/23 — non è un'etichetta accessoria della cittadinanza nazionale: è uno status sostanziale che lega ciascun cittadino europeo a tutti gli altri Stati membri attraverso il principio di leale cooperazione (art. 4(3) TUE). Per questo la Corte ha colpito il MEIN maltese e per questo nessuno Stato membro UE può oggi legittimamente offrire cittadinanza in cambio di pagamento senza un legame autentico.
Doppia e plurima cittadinanza nell'ordinamento italiano
L'articolo 11 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91 consente al cittadino italiano di acquistare cittadinanze estere senza perdere quella italiana, salvo formale rinuncia. La doppia, tripla e plurima cittadinanza è dunque pienamente ammessa dall'ordinamento. Non esiste neppure obbligo di notificare all'Italia l'acquisto di una cittadinanza estera, a differenza di quanto avviene in altri Stati (Germania prima del 2024, Spagna in alcune ipotesi).
Le conseguenze pratiche più rilevanti:
- il cittadino italiano resta italiano al momento dell'acquisto della cittadinanza estera, con tutti i diritti e i doveri collegati;
- in caso di conflitto applicativo fra normative nazionali (legge 218/1995 di riforma del diritto internazionale privato), la "cittadinanza prevalente" determina la legge applicabile a stato personale e successioni;
- per i cittadini doppi o plurimi residenti all'estero opera l'iscrizione AIRE, con conseguenze in materia di accesso ai servizi consolari e di residenza fiscale (con i limiti dell'art. 2 TUIR);
- la doppia cittadinanza non crea, di per sé, problemi fiscali italiani: la residenza fiscale italiana è disciplinata indipendentemente dalla cittadinanza, sulla base di iscrizione anagrafica, residenza civilistica, domicilio e presenza fisica.
I profili fiscali italiani transversali
Una considerazione che attraversa tutte le pagine di questo cluster, e che è la più importante e la più sottovalutata dai promotori commerciali della cittadinanza estera: la cittadinanza, di per sé, non sposta la residenza fiscale. Solo Stati Uniti ed Eritrea tassano in base alla cittadinanza; tutti gli altri Paesi, Italia inclusa, tassano in base alla residenza fiscale.
Articolo 2 TUIR dopo il D.Lgs. 209/2023
Dal 1° gennaio 2024 la residenza fiscale italiana è disciplinata dall'art. 2 TUIR riformato. Sono residenti in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta (frazioni di giorno incluse), coloro che integrano almeno uno fra: iscrizione anagrafica (presunzione relativa), residenza civilistica, domicilio (centro principale di relazioni personali e familiari), presenza fisica. La cittadinanza non rileva. Per cittadini italiani cancellati dall'anagrafe e trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata (black list del DM 4 maggio 1999), opera l'inversione dell'onere della prova ex art. 2, comma 2-bis TUIR: si presumono residenti in Italia salvo prova contraria. Approfondimento: CBI vs RBI — cittadinanza e residenza fiscale.
Monitoraggio fiscale
Per chi resta residente fiscale italiano: dichiarazione nel Quadro RW di tutti gli investimenti esteri, applicazione di IVIE sugli immobili esteri e di IVAFE sulle attività finanziarie. Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione vanno dal 3% al 15% delle attività non dichiarate, raddoppiate per Paesi black list.
CRS 2.0 dal 1° gennaio 2026
Lo standard OECD Common Reporting Standard è stato riformato. Dal 1° gennaio 2026 tutte le residenze fiscali dichiarate vanno riportate dai correntisti esteri, e le autorità fiscali locali trasmettono automaticamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei conti detenuti da residenti fiscali italiani. Tutte le giurisdizioni CBI rilevanti sono firmatarie CRS. Le banche internazionali applicano enhanced due diligence ai correntisti con passaporto CBI. L'idea di "discrezione fiscale" attraverso la doppia cittadinanza appartiene al passato remoto. Eccezione tecnica: la Federazione Russa, esclusa dallo scambio automatico CRS con i Paesi UE dal 2022 — asimmetria informativa che non riduce gli obblighi italiani del Quadro RW.
Exit tax — art. 166 TUIR
L'exit tax si applica al trasferimento effettivo di residenza fiscale (non al cambio di cittadinanza). Plusvalenze latenti su partecipazioni qualificate e attività d'impresa al momento del trasferimento. Rateizzazione fino a cinque anni; differimento per trasferimenti intra-UE/SEE con scambio di informazioni.
Regime "neo-residenti" — art. 24-bis TUIR
Quadro inverso e complementare: chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dopo almeno nove anni di non-residenza può optare per l'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri ex art. 24-bis TUIR. L'importo annuo è di 200.000 euro per opzioni esercitate fino al 31 dicembre 2025 e di 300.000 euro per quelle dal 1° gennaio 2026 (Legge di Bilancio 2026), con 25.000-50.000 euro aggiuntivi per familiare. Durata quindici anni, non rinnovabile, con esonero dal monitoraggio fiscale.
AML e compliance professionale italiana
Avvocati, notai, commercialisti italiani che assistono in operazioni di acquisizione di cittadinanza estera sono soggetti obbligati ai sensi del D.Lgs. 231/2007. La verifica dell'adeguata source of funds, l'enhanced due diligence in caso di PEP o di Paesi a rischio, l'eventuale Segnalazione di Operazione Sospetta all'UIF sono tappe non eludibili.
La pianificazione fiscale italiana deve essere fatta prima dell'acquisto della cittadinanza estera, non dopo. Saltare la parte italiana è il modo più frequente per trasformare un investimento ben pensato in un contenzioso tributario. La cittadinanza si compra (o si acquisisce per discendenza, residenza, matrimonio); la residenza fiscale si trasferisce; sono due operazioni diverse e indipendenti.