Una premessa metodologica
Nel marketing della cittadinanza per investimento i termini "cittadinanza" e "residenza" vengono usati come se fossero intercambiabili. Non lo sono. Per il cliente italiano la confusione genera due errori tipici: pensare che un passaporto caraibico riduca la pressione fiscale italiana, e pensare che un golden visa portoghese o greco produca ipso facto cittadinanza dell'Unione. Entrambi gli errori costano cari.
Questa pagina ricostruisce la distinzione fra CBI e RBI dal punto di vista dell'investitore italiano, con riferimento al quadro normativo italiano post-riforma 2024 (art. 2 TUIR come riformulato dal D.Lgs. 209/2023), alle prassi dell'Agenzia delle Entrate consolidate, alla giurisprudenza di Cassazione, allo standard OECD CRS 2.0 in vigore dal 1° gennaio 2026.
La distinzione giuridica
Citizenship by Investment (CBI)
Un investimento qualificato (donazione governativa, immobile, deposito bancario, obbligazioni di Stato) attribuisce direttamente la cittadinanza dello Stato emittente e quindi il passaporto. Non è richiesta residenza effettiva né presenza fisica significativa: spesso bastano un giuramento e soggiorni di pochi giorni. I programmi CBI attivi al maggio 2026 sono i cinque caraibici (Antigua e Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia), Vanuatu, Nauru, Cambogia, Egitto, Giordania, Turchia. Malta ha terminato il proprio schema MEIN dopo la sentenza CJEU C-181/23 del 29 aprile 2025.
Residence by Investment (RBI, golden visa)
L'investimento attribuisce un permesso di soggiorno, non la cittadinanza. La naturalizzazione resta soggetta ai requisiti ordinari: residenza effettiva pluriennale (di norma cinque-dieci anni), conoscenza linguistica, fedina penale pulita, talvolta esame civico. I programmi rilevanti sono Portogallo (riformato 2023-2024), Spagna (chiuso aprile 2025), Grecia, Italia (investor visa), Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti (EB-5), Thailandia LTR, Malta MPRP.
Origine della confusione
Il marketing dei promotori usa "citizenship/residency" come se fossero sinonimi, e soprattutto induce a credere che ottenere un passaporto sposti automaticamente la residenza fiscale. Sono due piani giuridici distinti: nazionalità è status pubblicistico di diritto internazionale privato, residenza fiscale è qualifica sostanziale di diritto tributario interno. La cornice del primo è l'art. 11 della Legge 91/1992 (cittadinanza italiana e pluricittadinanza); la cornice del secondo è l'art. 2 TUIR.
Tassazione su cittadinanza vs su residenza
Solo due Stati al mondo tassano i propri cittadini sui redditi mondiali a prescindere dalla residenza: gli Stati Uniti (codificato in IRC §1 e §61, con applicazione FATCA) e l'Eritrea (diaspora tax 2%).
Tutti gli altri ordinamenti — Italia, l'intera UE, OCSE, Paesi del Golfo, Asia, America Latina, Caraibi, Africa — tassano su base di residenza fiscale. Conseguenza diretta: ottenere la cittadinanza di Saint Kitts, Grenada, Malta, Vanuatu non rende automaticamente residente fiscale in quei Paesi, né fa perdere la residenza fiscale italiana. Il passaporto è un documento di viaggio; la residenza fiscale è una qualifica sostanziale determinata da criteri di radicamento territoriale.
L'articolo 2 TUIR dopo il D.Lgs. 209/2023
Il D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209 (attuazione della delega fiscale L. 111/2023) ha riformulato l'art. 2 c. 2 TUIR con effetto dal 1° gennaio 2024. La nuova formulazione individua quattro criteri alternativi (basta uno per essere residente fiscale italiano) per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni, 184 negli anni bisestili):
(a) Iscrizione anagrafica
Iscrizione nei registri della popolazione residente. Non più presunzione assoluta ma relativa, superabile con prova contraria. Novità rilevante rispetto al regime ante 2024: prima della riforma, l'iscrizione anagrafica costituiva presunzione iuris et de iure di residenza fiscale.
(b) Residenza civilistica
Dimora abituale ai sensi dell'art. 43 comma 2 del codice civile.
(c) Domicilio
Ridefinito autonomamente dal diritto tributario come "il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona". La riforma sposta esplicitamente il baricentro dagli interessi economici a quelli personali-familiari, superando in parte la nozione civilistica ex art. 43 comma 1 c.c. La famiglia, i figli, le relazioni stabili e quotidiane pesano più della società o del conto bancario.
(d) Presenza fisica
Permanenza in Italia per più di 183 giorni, incluse le frazioni di giorno. Criterio autonomo introdotto ex novo, allineato allo standard OECD. Ogni giorno di presenza, anche parziale, vale ai fini del computo.
La Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 4 novembre 2024 ha chiarito: i criteri sono in rapporto di alternatività; le frazioni di giorno vanno computate anche per transiti brevi; il domicilio personale-familiare prevale su quello economico; le presunzioni operano in modo dinamico.
La riforma 2024 ha ridefinito il domicilio come centro delle relazioni personali e familiari. Per il professionista o imprenditore italiano che si trasferisce all'estero ma lascia in Italia coniuge, figli minori e relazioni stabili, il rischio di rimanere residente fiscale italiano è significativo, indipendentemente dall'iscrizione AIRE e dalla presenza fisica all'estero. È il punto in cui si incagliano la maggior parte dei trasferimenti residenziali contestati dall'Agenzia.
L'inversione dell'onere della prova — art. 2 c. 2-bis TUIR
I cittadini italiani cancellati dall'anagrafe e trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata (lista DM 4 maggio 1999 e successive modifiche) si presumono residenti in Italia, salvo prova contraria a loro carico. La presunzione è relativa, ma l'onere della prova si sposta sul contribuente.
Inquadramento per i programmi CBI/RBI rilevanti:
- Tutti i cinque Stati CBI caraibici (Saint Kitts, Dominica, Antigua, Grenada, Saint Lucia): in lista nera, inversione operante.
- Vanuatu, Nauru: in lista nera, inversione operante.
- Malta: uscita dalla lista nera dal 2015, inversione non operante.
- UAE: uscita dalla lista nera dal 2016 (DM 20 luglio 2015), inversione non operante.
- Portogallo, Spagna, Grecia, Cipro: non in lista nera persone fisiche, inversione non operante.
- Turchia, Egitto, Giordania: non in lista nera, inversione non operante.
Cosa cambia quando si trasferisce effettivamente la residenza fiscale
- Exit tax ex art. 166 TUIR sulle plusvalenze latenti relative a partecipazioni qualificate, aziende, complessi aziendali;
- Cancellazione dall'anagrafe del Comune e iscrizione AIRE entro 90 giorni;
- Perdita di assistenza sanitaria SSN (salvo convenzioni), elettorato attivo per elezioni comunali, agevolazioni IMU prima casa, detrazioni IRPEF su carichi familiari residenti in Italia;
- Accesso a regimi fiscali di favore nel Paese di destinazione (non-dom Malta, NHR 2.0/IFICI Portogallo, regime UAE 0%, Italia per chi rientra ex art. 24-bis).
Cosa NON cambia con la sola cittadinanza estera
Il cliente che acquista CBI senza spostarsi fisicamente dall'Italia resta a tutti gli effetti residente fiscale italiano:
- Tassazione su redditi mondiali (worldwide taxation, art. 3 TUIR);
- Monitoraggio fiscale nel Quadro RW del Modello Redditi: obbligo di dichiarare tutte le attività finanziarie e patrimoniali estere (D.L. 167/1990, art. 4);
- IVIE — Imposta sul Valore degli Immobili Esteri, aliquota ordinaria 1,06% (innalzata dallo 0,76% dalla L. 213/2023, vigente dal 2024);
- IVAFE — Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere: 0,2% su conti e prodotti finanziari, 0,4% se detenuti in Stati a fiscalità privilegiata (dal 2024);
- Sanzioni omessa/infedele dichiarazione RW: dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, raddoppiate al 6%-30% se relative a paradisi fiscali (D.L. 167/1990 art. 5 c. 2);
- Presunzione di redditi sottratti a tassazione (D.L. 78/2009 art. 12) per attività in paradisi fiscali non dichiarate.
Il percorso di trasferimento sostanziale della residenza
La Cassazione è consolidata (sentenze n. 14434/2010, 21970/2015, 16634/2018, 32992/2018, 24246/2011, ord. 6501/2015, 25450/2023) nel principio: AIRE da sola è insufficiente. Occorre prova del trasferimento sostanziale del centro degli interessi vitali. Elementi probatori valorizzati:
- Spostamento del nucleo familiare (coniuge e figli minori) all'estero;
- Cessazione delle relazioni personali stabili in Italia;
- Presenza fisica documentata oltre 183 giorni all'estero (passaporto, biglietti, utenze, telepass, conti);
- Disinvestimento di immobili, partecipazioni di controllo, attività d'impresa in Italia;
- Iscrizione effettiva ai registri sanitari, scolastici, previdenziali nello Stato di destinazione;
- Stipula di contratti locali (locazione/acquisto abitazione, utenze, telefonia).
Lo split year non è previsto nel diritto interno italiano in via generale (salvo specifiche convenzioni come Italia-Svizzera e Italia-Germania): la residenza si valuta su base annuale secondo il criterio dei 183 giorni. Convenzionalmente lo split year è ammesso solo dove il trattato lo prevede.
Casi concreti
Caso A — Italiano con CBI caraibica che non si sposta
Zero cambiamento fiscale. Resta residente italiano, tassato sui redditi mondiali. Deve dichiarare in Quadro RW eventuali investimenti caraibici (immobile acquistato per il programma, conti locali). IVIE 1,06% sull'immobile caraibico se posseduto in proprietà. Il passaporto serve solo per viaggi visa-free.
Caso B — Italiano con CBI caraibica che si trasferisce fisicamente
Deve dimostrare trasferimento sostanziale. Tutti e cinque gli Stati CBI caraibici sono in DM 4 maggio 1999 black list, quindi opera l'inversione dell'onere della prova ex art. 2 comma 2-bis TUIR. La difesa è oggettivamente difficile: assenza di convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia (eccetto Trinidad e Tobago, non CBI). L'Agenzia tende a riqualificare la residenza in Italia.
Caso C — Italiano con CBI maltese (pre-2025) e trasferimento a Malta
Malta non è in black list italiana. La Convenzione Italia-Malta del 16 luglio 1981 disciplina il tie-breaker all'art. 4. Possibile accesso al regime non-dom maltese: tassazione su base remittance dei redditi esteri, imposta minima annua 5.000 euro (regime applicato a residenti non domiciliati che producono redditi esteri superiori a 35.000 euro). Lo schema MEIN è chiuso dal 2025; per già naturalizzati prima della sentenza CJUE la cittadinanza resta valida.
Caso D — Italiano con golden visa portoghese (RBI)
Ottiene permesso di soggiorno, non residenza fiscale automatica. Per diventare residente fiscale portoghese deve trascorrere oltre 183 giorni o avere abitazione che faccia presumere domicilio (art. 16 CIRS portoghese). Accesso al regime IFICI (ex NHR 2.0, riformato dalla Lei do Orçamento do Estado 2024): aliquota 20% su redditi da lavoro qualificato in attività di R&S, esenzione su redditi esteri, durata 10 anni. Il vecchio NHR è chiuso ai nuovi ingressi dal 1° gennaio 2024 (con regime transitorio).
Caso E — Italiano con UAE Golden Visa (RBI)
Permesso di soggiorno 10 anni rinnovabile. UAE non applica imposta personale sul reddito (Corporate Tax 9% dal giugno 2023 sopra soglia, ma niente IRPEF). Trasferimento oltre 183 giorni + certificato di residenza fiscale UAE (Tax Residency Certificate emesso dal MoF) consente di invocare la Convenzione Italia-UAE del 22 gennaio 1995, ratificata con L. 309/1997, art. 4 per il tie-breaker. UAE non è in black list italiana dal 2016. Tuttavia l'Agenzia continua un esame rigoroso del trasferimento sostanziale.
CRS 2.0 dal 1° gennaio 2026
Il Common Reporting Standard 2.0 OECD (adottato giugno 2023, recepito in UE con DAC8 — Direttiva 2023/2226) entra in vigore al 1° gennaio 2026 con primi scambi 2027:
- Tutte le residenze fiscali dichiarate dal cliente alla banca devono essere riportate alle autorità fiscali di ciascuna giurisdizione;
- Le banche applicano enhanced due diligence ai titolari di passaporti CBI, con segnalazione a tutte le residenze fiscali ragionevolmente identificabili;
- L'OECD ha pubblicato la "Residence/Citizenship by Investment schemes" guidance (16 ottobre 2018 e aggiornamenti 2023) con lista di programmi ad alto rischio: Saint Kitts, Antigua, Dominica, Grenada, Saint Lucia, Vanuatu, Nauru, Cipro (chiuso), Malta (chiuso UE) sono classificati high-risk;
- Cripto-asset reporting (CARF) parallelo dal 2026-2027.
Per l'italiano con CBI caraibica: i conti detenuti caraibici, svizzeri o lussemburghesi saranno comunicati all'Agenzia delle Entrate. Il "non è dichiarato perché non scoperto" cessa di essere strategia praticabile.
Exit tax — art. 166 TUIR
Presupposto: trasferimento della residenza fiscale (non il cambio di cittadinanza in sé). Imponibile costituito dal valore normale delle attività trasferite al netto del costo fiscale.
Riguarda:
- Partecipazioni qualificate e non qualificate detenute al di fuori di un regime d'impresa solo in alcuni casi (la riforma 2019, D.Lgs. 142/2018 attuativo ATAD, ha riformulato l'art. 166);
- Aziende, beni di impresa, branch;
- Trust con beneficiari italiani;
- Attivi finanziari secondo regole specifiche.
Rateizzazione: per trasferimenti in UE/SEE con scambio di informazioni, possibilità di rateizzare in cinque quote annuali (art. 166 c. 9 TUIR, conforme alla giurisprudenza CJEU National Grid Indus C-371/10). Per trasferimenti in Paesi terzi: tassazione integrale immediata.
Regime "neo-residenti" — art. 24-bis TUIR
Per chi rientra o si trasferisce in Italia dopo almeno 9 dei 10 periodi d'imposta precedenti trascorsi fuori dall'Italia:
- Imposta sostitutiva forfettaria sui redditi di fonte estera (escluse plusvalenze su partecipazioni qualificate cedute nei primi 5 anni);
- 200.000 euro l'anno per opzioni esercitate entro 31 dicembre 2024 e per coloro che hanno trasferito la residenza entro tale data; raddoppio già dal DL 113/2024 per nuovi ingressi dal 10 agosto 2024;
- 300.000 euro l'anno per opzioni esercitate dal 1° gennaio 2026 (Legge di Bilancio 2026, da verificare nel testo definitivo);
- +25.000 euro/anno per ciascun familiare;
- Durata 15 anni, non rinnovabile, revocabile;
- Esonero da monitoraggio fiscale (Quadro RW) e da IVIE/IVAFE sulle attività estere coperte dal forfait;
- Tassazione ordinaria sui redditi di fonte italiana.
Combinazione con CBI: un cittadino italo-caraibico (o italiano con doppia cittadinanza CBI) che non risiede in Italia da 9 anni può trasferirsi in Italia mantenendo il passaporto CBI come "Plan B" e usufruire dell'art. 24-bis. Strategia legittima se il trasferimento è sostanziale.
Doppia residenza: il Cavallo di Troia
Quando sia l'Italia sia lo Stato di destinazione rivendicano la residenza fiscale del soggetto:
In presenza di convenzione contro le doppie imposizioni (modello OECD art. 4 par. 2), tie-breaker progressivo:
- Abitazione permanente a disposizione;
- Centro degli interessi vitali (personali ed economici);
- Soggiorno abituale;
- Nazionalità;
- Mutuo accordo tra autorità competenti (MAP).
In assenza di convenzione (Caraibi CBI, Vanuatu, Nauru, Cambogia): nessun tie-breaker. L'Italia applica integralmente il proprio art. 2 TUIR e l'inversione ex c. 2-bis. La doppia imposizione si elimina solo con il credito d'imposta unilaterale ex art. 165 TUIR, che però presuppone imposta estera effettiva (zero o trascurabile nei Paesi CBI). Risultato: tassazione piena in Italia.
AML compliance per il professionista italiano
Il D.Lgs. 231/2007 (riformato da D.Lgs. 90/2017 e D.Lgs. 125/2019 — recepimento V Direttiva AML) impone agli avvocati e commercialisti che assistono operazioni CBI/RBI:
- Adeguata verifica della clientela ordinaria (art. 18): identificazione, titolare effettivo, scopo del rapporto;
- Adeguata verifica rafforzata (artt. 24-25) in presenza di PEP, Paesi terzi ad alto rischio, programmi CBI high-risk, operazioni complesse;
- Segnalazione di operazione sospetta (SOS) alla UIF Banca d'Italia (art. 35) — obbligo personale del professionista;
- Conservazione documentale dieci anni (artt. 31-32);
- Astensione (art. 42) se non è possibile completare l'adeguata verifica;
- Sanzioni penali e amministrative: art. 55 (riciclaggio professionale aggravato), sanzioni pecuniarie da 2.500 a 50.000 euro per inadempimenti.
Approfondimento integrale: pagina due diligence nei programmi di cittadinanza per investimento.
Il messaggio centrale per il cliente italiano: il passaporto non è la residenza fiscale. CBI può essere strumento di mobilità, piano B geopolitico, accesso visa-free — ma non è una pianificazione fiscale. Solo il trasferimento sostanziale e dimostrabile della residenza fiscale, secondo i quattro criteri del nuovo art. 2 TUIR, modifica il regime impositivo italiano. Tutto ciò che è meno è illusione, e con CRS 2.0 dal 2026 è un'illusione costosa.