1. La naturalizzazione per residenza
È il percorso che riguarda la stragrande maggioranza dei lettori di questa pagina. Lo straniero che vive in Italia in modo legale e continuativo per un certo numero di anni può chiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione, disciplinata dall'art. 9 della L. 91/1992. È una concessione, non un diritto: il Ministero dell'Interno valuta la domanda con un margine di discrezionalità ampio, sebbene non illimitato, e può rifiutarla per ragioni di sicurezza, condotta o mancato adempimento dei requisiti.
Quanti anni di residenza servono
La durata della residenza legale richiesta varia a seconda dello status del richiedente. È il primo punto da inquadrare, perché un calcolo errato — o una sospensione anagrafica nascosta — può fare slittare la domanda di anni.
Anni di residenza legale richiesti
- 10 anni — cittadini di Paesi extra-UE (il caso più comune)
- 4 anni — cittadini di Stati membri dell'Unione Europea
- 5 anni — apolidi e rifugiati riconosciuti, oltre ai figli maggiorenni adottati da cittadini italiani
- 3 anni — stranieri nati in Italia (che non abbiano esercitato l'opzione ex art. 4, c. 2) e discendenti diretti di ex cittadini italiani fino al secondo grado
La residenza si considera legale e continuativa dal giorno dell'iscrizione anagrafica nel comune italiano, purché il richiedente sia in possesso di un valido titolo di soggiorno. Periodi vissuti in Italia con visto turistico, senza permesso o con permesso scaduto non contano. Sospensioni anagrafiche, cancellazioni per irreperibilità, periodi prolungati all'estero che abbiano interrotto la residenza: tutti questi eventi azzerano o accorciano il computo, e devono essere ricostruiti con i certificati storici di residenza del comune.
Il requisito di reddito
Lo Stato italiano vuole avere ragionevole certezza che il futuro cittadino sia economicamente autosufficiente. La giurisprudenza amministrativa, confermata da una circolare ministeriale del 2007 ancora richiamata, individua le soglie nei limiti reddituali previsti per l'esonero dal contributo alle spese sanitarie:
Soglie di reddito (medie degli ultimi tre anni d'imposta)
- € 8.263,31 annui — richiedente senza familiari a carico
- € 11.362,05 annui — richiedente con coniuge a carico
- + € 516,46 annui per ciascun ulteriore familiare a carico
Il reddito si dimostra con i modelli fiscali italiani (CU, 730, Redditi Persone Fisiche) degli ultimi tre periodi d'imposta. Quando il reddito personale è insufficiente, una parte della giurisprudenza ha aperto al cumulo con i redditi del nucleo familiare convivente, in particolare del coniuge. Resta un terreno scivoloso: il diniego per insufficienza reddituale è uno dei più frequenti, e la sua impugnazione richiede argomentazioni puntuali.
La conoscenza dell'italiano: il livello B1
Dal 4 dicembre 2018, in forza dell'art. 14 del DL 113/2018 (convertito nella L. 132/2018), chi chiede la cittadinanza per residenza o matrimonio deve documentare la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore al B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Non è ammessa l'autocertificazione: serve una certificazione rilasciata da uno degli enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno.
Enti certificatori riconosciuti
Il livello B1 è certificato esclusivamente da: Università per Stranieri di Siena (CILS), Università per Stranieri di Perugia (CELI), Università degli Studi Roma Tre (CERT.IT), Società Dante Alighieri (PLIDA). Esistono versioni specifiche dell'esame — CILS B1 Cittadinanza e CELI B1 Cittadinanza — pensate per il pubblico interessato a questa pratica, leggermente più contenute della certificazione B1 generale. Un attestato di un corso di lingua, un certificato di scuola privata o un autoattestato del datore di lavoro non sono validi.
Esenzioni: non sono tenuti a produrre la certificazione i minori di quattordici anni, i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) che ne abbiano superato il test di lingua all'atto del rilascio, chi ha sottoscritto l'accordo di integrazione previsto dal DPR 179/2011, le persone con gravi limitazioni psicofisiche debitamente certificate da una struttura sanitaria pubblica, e chi ha conseguito in Italia un titolo di studio almeno triennale o un diploma di scuola secondaria di secondo grado in lingua italiana.
Buona condotta e requisiti penali
La normativa parla di assenza di precedenti penali ostativi. In pratica, vanno prodotti il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti italiani e, attraverso la rete consolare, gli analoghi certificati del Paese di origine e di qualunque Paese in cui il richiedente abbia risieduto dai quattordici anni in poi. Condanne anche risalenti, decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento e procedimenti pendenti possono compromettere la pratica. Non tutte le condanne sono automaticamente ostative — si distingue tra reati di particolare gravità (terrorismo, criminalità organizzata, reati contro lo Stato) e reati comuni — ma ogni precedente va valutato con un'analisi caso per caso, perché può attivare clausole di pubblica sicurezza.
I documenti da preparare
La domanda di naturalizzazione richiede una documentazione articolata, tutta da caricare digitalmente sul portale ministeriale. Una lista non esaustiva ma rappresentativa:
- Estratto integrale dell'atto di nascita rilasciato dal Paese di origine, legalizzato o apostillato secondo i casi e tradotto in italiano da traduttore giurato
- Certificato penale e carichi pendenti del Paese di origine e di tutti gli Stati di residenza dai 14 anni in poi, legalizzati e tradotti
- Certificato storico di residenza del comune italiano (oggi spesso prodotto d'ufficio tramite ANPR)
- Titolo di soggiorno in corso di validità
- Modelli reddituali degli ultimi tre periodi d'imposta (CU/730/Redditi PF)
- Certificazione B1 di italiano
- Ricevuta del contributo di € 250 a favore del Ministero dell'Interno
- Marca da bollo di € 16
Come si presenta la domanda: il portale ALI
Da diversi anni la domanda di cittadinanza per residenza e per matrimonio si presenta esclusivamente in via telematica, attraverso il portale del Ministero dell'Interno ALI — Amministrazione Lavoratori Immigrati (portaleservizi.dlci.interno.it). L'accesso avviene con SPID, CIE o eIDAS: il sistema guida l'istruttoria, l'upload dei documenti e il pagamento del contributo. Non sono ammessi invii cartacei né depositi presso la Prefettura.
Dopo l'invio, la domanda è assegnata alla Prefettura territorialmente competente per la convocazione del richiedente, l'identificazione, l'eventuale richiesta di integrazioni e l'inoltro al Ministero. La fase prefettizia dura mediamente alcuni mesi; quella ministeriale, che culmina con il decreto di concessione o di rigetto, è la più lunga.
Quanto tempo dura il procedimento
L'art. 9-ter della L. 91/1992 fissa il termine massimo di conclusione del procedimento in 24 mesi dalla data di presentazione, prorogabili di ulteriori 12 mesi, per un totale massimo di tre anni. Il termine si applica alle domande presentate dal 20 dicembre 2020 in poi (data di entrata in vigore della L. 173/2020 di conversione del DL 130/2020), dopo che la riforma del 2018 lo aveva fissato a quarantotto mesi e una successiva modifica lo aveva ricondotto entro limiti più ragionevoli.
Nella pratica, alcune prefetture chiudono in diciotto-ventiquattro mesi; altre, soprattutto nelle aree metropolitane con elevato carico, sfiorano regolarmente il limite massimo. Quando i 36 mesi sono trascorsi senza decisione, si configura un'inerzia dell'amministrazione contestabile in sede giurisdizionale.
Silenzio dell'amministrazione e ricorso al TAR
Decorsi i 36 mesi senza che il Ministero abbia adottato un provvedimento espresso, il richiedente può presentare ricorso al TAR del Lazio avverso il silenzio-inadempimento dell'amministrazione. Il giudice, se ritiene, ordina al Ministero di concludere il procedimento entro un termine breve (di norma 60-120 giorni), e in caso di ulteriore inerzia nomina un commissario ad acta. La competenza è del TAR del Lazio in via esclusiva, trattandosi di atti del Ministero dell'Interno con sede a Roma.
Diniego, preavviso di rigetto e impugnazione
Quando il Ministero individua un motivo ostativo, prima del provvedimento definitivo invia un preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990. Il richiedente ha 10 giorni per presentare osservazioni e documenti integrativi: una finestra estremamente stretta, durante la quale è cruciale lavorare in maniera mirata. Le osservazioni ben argomentate hanno una concreta possibilità di salvare la pratica; quelle generiche o tardive di solito non ribaltano l'esito.
Il diniego definitivo è impugnabile davanti al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notifica. Da una giurisprudenza ormai consolidata della Cassazione e del Consiglio di Stato, il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità ministeriale è di legittimità ma non superficiale: motivazioni stereotipate, valutazioni non personalizzate sull'integrazione, ricostruzioni reddituali sommarie sono regolarmente annullate. Resta tuttavia uno strumento da impiegare con strategia, perché un nuovo invio con domanda riformulata può talvolta essere preferibile al contenzioso.
Il giuramento
Se la domanda è accolta, il decreto di concessione è notificato al richiedente, che ha sei mesi di tempo per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica davanti all'ufficiale di stato civile del comune di residenza. La cittadinanza si acquista a partire dal giorno successivo a quello del giuramento. Senza giuramento entro sei mesi, il decreto decade e il procedimento deve essere riavviato da capo.