Cittadinanza italiana
per chi vive in Italia

Naturalizzazione dopo dieci anni di permesso di soggiorno, matrimonio con un cittadino italiano, dichiarazione del neo-diciottenne nato in Italia, riacquisto, iure sanguinis dopo la riforma Tajani del 2025. Una guida completa, pensata per chi vive in Italia con un permesso di soggiorno e per chi cerca chiarezza sui percorsi residui dopo la stretta normativa di maggio 2025.

Una premessa necessaria

Sono un avvocato italiano con laurea in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e successivo Juris Doctor alla University of Kansas School of Law. Esercito la professione negli Stati Uniti — sono abilitato in New York, New Jersey, Texas e Missouri — e la mia attività si concentra sul diritto dell'immigrazione e della cittadinanza americana. Questa pagina ha quindi natura informativa: vuole essere una bussola per chi si avvicina alla cittadinanza italiana, non un sostituto della consulenza personalizzata di un collega italiano abilitato in materia. Quando il caso lo richiede, indirizzo i miei clienti a studi italiani con cui collaboro stabilmente.

La cittadinanza italiana è disciplinata in via principale dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, profondamente modificata negli ultimi anni da tre interventi che è impossibile ignorare: il decreto sicurezza del 2018 (DL 113/2018, convertito in L. 132/2018), che ha introdotto il requisito del livello B1 di italiano e portato i tempi del procedimento a quarantotto mesi (poi riportati a ventiquattro più dodici); il decreto Tajani del marzo 2025 (DL 36/2025, convertito nella Legge 23 maggio 2025, n. 74), che ha riscritto l'istituto dello ius sanguinis limitandolo per la prima volta a due generazioni; e la Legge di Bilancio 2026, che ha disciplinato la posizione dei figli minorenni nati all'estero da genitori italiani. Quello che leggi qui sotto è aggiornato a maggio 2026.

I cinque percorsi alla cittadinanza italiana

A differenza di quanto si crede comunemente, i modi per acquisire la cittadinanza italiana non sono solo lo ius sanguinis. La legge ne prevede almeno cinque, ciascuno con requisiti e procedure proprie:

  1. Naturalizzazione (iure domicilii) — il percorso più importante per chi vive in Italia con un permesso di soggiorno. Dieci anni di residenza legale per i cittadini extra-UE, quattro per i cittadini UE, cinque per apolidi e rifugiati.
  2. Matrimonio (iure matrimonii) — due anni di residenza in Italia dopo il matrimonio con un cittadino italiano (tre se all'estero), tempi dimezzati in presenza di figli.
  3. Nascita in Italia (art. 4, comma 2) — lo straniero nato in Italia e ivi residente legalmente senza interruzioni fino ai diciotto anni può dichiarare di voler diventare cittadino italiano nell'anno successivo al compimento della maggiore età.
  4. Trasmissione ai figli minori — i figli minorenni conviventi con il genitore che acquista la cittadinanza la acquisiscono automaticamente (art. 14, L. 91/1992).
  5. Discendenza (iure sanguinis) — la cittadinanza si trasmette per filiazione, ma dopo la riforma di maggio 2025 entro limiti generazionali e con condizioni inedite.

Esistono inoltre percorsi più rari: l'acquisto per servizio militare nelle forze armate italiane (art. 9, c.1, lett. c, L. 91/1992), per impiego alle dipendenze dello Stato italiano per almeno cinque anni anche all'estero (art. 9, c.1, lett. c), per adozione di maggiorenne (art. 9, c.1, lett. b), e per concessione speciale per servizi resi allo Stato.

Cosa NON è cambiato nel 2025

La riforma Tajani ha modificato solo lo ius sanguinis: la trasmissione della cittadinanza per discendenza. I percorsi per chi vive in Italia con permesso di soggiorno — naturalizzazione per residenza, matrimonio, dichiarazione del neo-diciottenne, acquisto dei figli minori — sono rimasti sostanzialmente invariati. Se sei uno straniero residente in Italia con il tuo permesso di soggiorno, le regole che ti riguardano sono ancora quelle, a tratti severe ma stabili, scritte tra il 1992 e il 2018.

1. La naturalizzazione per residenza

È il percorso che riguarda la stragrande maggioranza dei lettori di questa pagina. Lo straniero che vive in Italia in modo legale e continuativo per un certo numero di anni può chiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione, disciplinata dall'art. 9 della L. 91/1992. È una concessione, non un diritto: il Ministero dell'Interno valuta la domanda con un margine di discrezionalità ampio, sebbene non illimitato, e può rifiutarla per ragioni di sicurezza, condotta o mancato adempimento dei requisiti.

Quanti anni di residenza servono

La durata della residenza legale richiesta varia a seconda dello status del richiedente. È il primo punto da inquadrare, perché un calcolo errato — o una sospensione anagrafica nascosta — può fare slittare la domanda di anni.

Anni di residenza legale richiesti

  • 10 anni — cittadini di Paesi extra-UE (il caso più comune)
  • 4 anni — cittadini di Stati membri dell'Unione Europea
  • 5 anni — apolidi e rifugiati riconosciuti, oltre ai figli maggiorenni adottati da cittadini italiani
  • 3 anni — stranieri nati in Italia (che non abbiano esercitato l'opzione ex art. 4, c. 2) e discendenti diretti di ex cittadini italiani fino al secondo grado

La residenza si considera legale e continuativa dal giorno dell'iscrizione anagrafica nel comune italiano, purché il richiedente sia in possesso di un valido titolo di soggiorno. Periodi vissuti in Italia con visto turistico, senza permesso o con permesso scaduto non contano. Sospensioni anagrafiche, cancellazioni per irreperibilità, periodi prolungati all'estero che abbiano interrotto la residenza: tutti questi eventi azzerano o accorciano il computo, e devono essere ricostruiti con i certificati storici di residenza del comune.

Il requisito di reddito

Lo Stato italiano vuole avere ragionevole certezza che il futuro cittadino sia economicamente autosufficiente. La giurisprudenza amministrativa, confermata da una circolare ministeriale del 2007 ancora richiamata, individua le soglie nei limiti reddituali previsti per l'esonero dal contributo alle spese sanitarie:

Soglie di reddito (medie degli ultimi tre anni d'imposta)

  • € 8.263,31 annui — richiedente senza familiari a carico
  • € 11.362,05 annui — richiedente con coniuge a carico
  • + € 516,46 annui per ciascun ulteriore familiare a carico

Il reddito si dimostra con i modelli fiscali italiani (CU, 730, Redditi Persone Fisiche) degli ultimi tre periodi d'imposta. Quando il reddito personale è insufficiente, una parte della giurisprudenza ha aperto al cumulo con i redditi del nucleo familiare convivente, in particolare del coniuge. Resta un terreno scivoloso: il diniego per insufficienza reddituale è uno dei più frequenti, e la sua impugnazione richiede argomentazioni puntuali.

La conoscenza dell'italiano: il livello B1

Dal 4 dicembre 2018, in forza dell'art. 14 del DL 113/2018 (convertito nella L. 132/2018), chi chiede la cittadinanza per residenza o matrimonio deve documentare la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore al B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Non è ammessa l'autocertificazione: serve una certificazione rilasciata da uno degli enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno.

Enti certificatori riconosciuti

Il livello B1 è certificato esclusivamente da: Università per Stranieri di Siena (CILS), Università per Stranieri di Perugia (CELI), Università degli Studi Roma Tre (CERT.IT), Società Dante Alighieri (PLIDA). Esistono versioni specifiche dell'esame — CILS B1 Cittadinanza e CELI B1 Cittadinanza — pensate per il pubblico interessato a questa pratica, leggermente più contenute della certificazione B1 generale. Un attestato di un corso di lingua, un certificato di scuola privata o un autoattestato del datore di lavoro non sono validi.

Esenzioni: non sono tenuti a produrre la certificazione i minori di quattordici anni, i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) che ne abbiano superato il test di lingua all'atto del rilascio, chi ha sottoscritto l'accordo di integrazione previsto dal DPR 179/2011, le persone con gravi limitazioni psicofisiche debitamente certificate da una struttura sanitaria pubblica, e chi ha conseguito in Italia un titolo di studio almeno triennale o un diploma di scuola secondaria di secondo grado in lingua italiana.

Buona condotta e requisiti penali

La normativa parla di assenza di precedenti penali ostativi. In pratica, vanno prodotti il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti italiani e, attraverso la rete consolare, gli analoghi certificati del Paese di origine e di qualunque Paese in cui il richiedente abbia risieduto dai quattordici anni in poi. Condanne anche risalenti, decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento e procedimenti pendenti possono compromettere la pratica. Non tutte le condanne sono automaticamente ostative — si distingue tra reati di particolare gravità (terrorismo, criminalità organizzata, reati contro lo Stato) e reati comuni — ma ogni precedente va valutato con un'analisi caso per caso, perché può attivare clausole di pubblica sicurezza.

I documenti da preparare

La domanda di naturalizzazione richiede una documentazione articolata, tutta da caricare digitalmente sul portale ministeriale. Una lista non esaustiva ma rappresentativa:

Come si presenta la domanda: il portale ALI

Da diversi anni la domanda di cittadinanza per residenza e per matrimonio si presenta esclusivamente in via telematica, attraverso il portale del Ministero dell'Interno ALI — Amministrazione Lavoratori Immigrati (portaleservizi.dlci.interno.it). L'accesso avviene con SPID, CIE o eIDAS: il sistema guida l'istruttoria, l'upload dei documenti e il pagamento del contributo. Non sono ammessi invii cartacei né depositi presso la Prefettura.

Dopo l'invio, la domanda è assegnata alla Prefettura territorialmente competente per la convocazione del richiedente, l'identificazione, l'eventuale richiesta di integrazioni e l'inoltro al Ministero. La fase prefettizia dura mediamente alcuni mesi; quella ministeriale, che culmina con il decreto di concessione o di rigetto, è la più lunga.

Quanto tempo dura il procedimento

L'art. 9-ter della L. 91/1992 fissa il termine massimo di conclusione del procedimento in 24 mesi dalla data di presentazione, prorogabili di ulteriori 12 mesi, per un totale massimo di tre anni. Il termine si applica alle domande presentate dal 20 dicembre 2020 in poi (data di entrata in vigore della L. 173/2020 di conversione del DL 130/2020), dopo che la riforma del 2018 lo aveva fissato a quarantotto mesi e una successiva modifica lo aveva ricondotto entro limiti più ragionevoli.

Nella pratica, alcune prefetture chiudono in diciotto-ventiquattro mesi; altre, soprattutto nelle aree metropolitane con elevato carico, sfiorano regolarmente il limite massimo. Quando i 36 mesi sono trascorsi senza decisione, si configura un'inerzia dell'amministrazione contestabile in sede giurisdizionale.

Silenzio dell'amministrazione e ricorso al TAR

Decorsi i 36 mesi senza che il Ministero abbia adottato un provvedimento espresso, il richiedente può presentare ricorso al TAR del Lazio avverso il silenzio-inadempimento dell'amministrazione. Il giudice, se ritiene, ordina al Ministero di concludere il procedimento entro un termine breve (di norma 60-120 giorni), e in caso di ulteriore inerzia nomina un commissario ad acta. La competenza è del TAR del Lazio in via esclusiva, trattandosi di atti del Ministero dell'Interno con sede a Roma.

Diniego, preavviso di rigetto e impugnazione

Quando il Ministero individua un motivo ostativo, prima del provvedimento definitivo invia un preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990. Il richiedente ha 10 giorni per presentare osservazioni e documenti integrativi: una finestra estremamente stretta, durante la quale è cruciale lavorare in maniera mirata. Le osservazioni ben argomentate hanno una concreta possibilità di salvare la pratica; quelle generiche o tardive di solito non ribaltano l'esito.

Il diniego definitivo è impugnabile davanti al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notifica. Da una giurisprudenza ormai consolidata della Cassazione e del Consiglio di Stato, il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità ministeriale è di legittimità ma non superficiale: motivazioni stereotipate, valutazioni non personalizzate sull'integrazione, ricostruzioni reddituali sommarie sono regolarmente annullate. Resta tuttavia uno strumento da impiegare con strategia, perché un nuovo invio con domanda riformulata può talvolta essere preferibile al contenzioso.

Il giuramento

Se la domanda è accolta, il decreto di concessione è notificato al richiedente, che ha sei mesi di tempo per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica davanti all'ufficiale di stato civile del comune di residenza. La cittadinanza si acquista a partire dal giorno successivo a quello del giuramento. Senza giuramento entro sei mesi, il decreto decade e il procedimento deve essere riavviato da capo.

2. La cittadinanza per matrimonio

Il coniuge straniero di un cittadino italiano può chiedere la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 L. 91/1992. È un percorso più rapido, ma non più automatico: a differenza di quanto accadeva con la vecchia disciplina del 1912 (che attribuiva alla moglie straniera la cittadinanza del marito italiano per il solo effetto del matrimonio), oggi serve una domanda, un'istruttoria e un decreto.

Requisiti per la cittadinanza per matrimonio

  • 2 anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio, oppure 3 anni di residenza all'estero — termini ridotti della metà in presenza di figli, anche adottivi
  • Matrimonio valido e perdurante per tutta la durata del procedimento, regolarmente trascritto nei registri di stato civile italiani
  • Assenza di cause ostative penali (sentenze definitive per delitti gravi, condanne con pena superiore a determinate soglie) e di profili di sicurezza nazionale
  • Conoscenza dell'italiano di livello B1 certificata dagli enti riconosciuti
  • Pagamento del contributo di € 250 e marca da bollo

Il matrimonio deve durare fino al decreto. Separazione personale (anche di fatto), divorzio, annullamento o morte del coniuge cittadino prima dell'adozione del decreto di concessione fanno venire meno il diritto. Questa è probabilmente l'insidia più frequente di questo percorso: una pratica avviata in serenità coniugale può trovarsi compromessa anni dopo per fatti sopravvenuti. Importante: la convivenza in senso stretto non è invece richiesta dalla giurisprudenza più recente, purché il vincolo formale rimanga intatto.

Procedura e tempi

La domanda si presenta sul portale ALI con le stesse modalità della naturalizzazione. Per chi risiede in Italia la competenza è della Prefettura; per chi risiede all'estero, del Consolato italiano. Il termine di conclusione è anche qui di 24 mesi prorogabili di 12. Nella pratica i tempi medi sono leggermente inferiori a quelli della naturalizzazione per residenza, soprattutto se la pratica è limpida sotto il profilo documentale.

Diniego e impugnazione

A differenza della naturalizzazione (che è concessione discrezionale), il matrimonio attribuisce un diritto al rilascio: il Ministero può rifiutare la cittadinanza solo per cause tassative, tipicamente legate a profili penali, di sicurezza, di durata insufficiente del matrimonio o di non genuinità del vincolo (matrimoni di comodo). Per questo, i ricorsi contro il diniego in materia di cittadinanza per matrimonio sono in media più favorevoli al ricorrente di quelli per residenza: il sindacato giurisdizionale è più stringente.

Il giudice competente, anche qui, è il TAR del Lazio, entro 60 giorni dalla notifica del diniego. Per il silenzio dell'amministrazione vale invece la procedura di silenzio-inadempimento descritta sopra.

3. Lo straniero nato in Italia: la finestra dei diciotto anni

L'art. 4, comma 2, della L. 91/1992 disciplina un percorso poco conosciuto e di grande importanza pratica. Lo straniero nato in Italia da genitori stranieri che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni fino al compimento della maggiore età diventa cittadino italiano se, tra il diciottesimo e il diciannovesimo compleanno, presenta una dichiarazione di volontà all'ufficiale di stato civile del comune di residenza.

La finestra è di un anno solare

La dichiarazione può essere resa dal giorno del compimento dei 18 anni fino al giorno precedente al compimento dei 19 anni. Decorso il termine, il diritto si estingue e il giovane dovrà rientrare nelle vie ordinarie della naturalizzazione, con i suoi dieci anni di residenza (o tre, se nato in Italia, secondo l'interpretazione corrente). Il DL 69/2013 ha introdotto una garanzia rilevante: gli ufficiali di stato civile sono tenuti, al compimento della maggiore età, a comunicare per iscritto al neo-diciottenne il suo diritto, pena la possibilità per l'interessato di esercitarlo anche oltre il termine.

Cosa significa "residenza legale e ininterrotta"

La giurisprudenza, dopo qualche oscillazione, è ormai prevalentemente favorevole al richiedente. Il DL 69/2013 ha stabilito che eventuali inadempienze imputabili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione non possono essere fatte valere contro il neo-maggiorenne: la mancata iscrizione anagrafica per anni perché i genitori non l'hanno fatta, una sospensione anagrafica indebita, brevi viaggi all'estero non si trasformano automaticamente in interruzioni della residenza ai fini di questa norma. L'interessato può provare la presenza in Italia con qualunque mezzo idoneo: certificati scolastici, vaccinazioni, iscrizioni mediche, foto datate, dichiarazioni testimoniali.

È un istituto che riguarda potenzialmente centinaia di migliaia di giovani cresciuti in Italia, figli di immigrati di prima generazione. Negli ultimi anni i tribunali civili — in particolare il Tribunale di Roma — hanno accolto numerosi ricorsi di chi era arrivato in ritardo o aveva subito periodi di sospensione anagrafica per colpa di terzi.

4. I figli minorenni del naturalizzando

L'art. 14 L. 91/1992 stabilisce un principio fondamentale: i figli minorenni di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana convivono con il genitore acquirente la acquisiscono automaticamente. Non serve una domanda autonoma per il minore: è sufficiente che il genitore ottenga la cittadinanza e che il rapporto di convivenza sia documentato.

Vi è però un problema pratico ricorrente, di cui si è recentemente occupato anche il Tribunale civile di Roma con la sentenza del 5 maggio 2025: il procedimento di naturalizzazione del genitore dura tre anni, e nel frattempo il figlio compie diciotto anni. Una lettura rigida della norma — convivenza con il genitore al momento dell'acquisto della cittadinanza — escluderebbe il giovane diventato nel frattempo maggiorenne. Una lettura sostanziale, accolta dal Tribunale di Roma, valorizza invece il momento della presentazione della domanda: se il figlio era minorenne e convivente all'atto dell'invio della pratica del genitore, la maggiore età sopravvenuta nel corso del procedimento non spoglia il giovane del diritto.

È una giurisprudenza ancora in formazione, ma estremamente rilevante per molte famiglie. Il consiglio operativo è di documentare con cura, fin dalla domanda del genitore, la composizione familiare e la convivenza dei figli minori, e di non lasciar trascorrere il diciottesimo compleanno del figlio senza valutare un'azione cautelare se la pratica del genitore si avvicina al traguardo.

5. Ius soli: i pochi casi previsti

L'ordinamento italiano non riconosce lo ius soli in senso classico: nascere in Italia da genitori stranieri non attribuisce di per sé la cittadinanza italiana. Il principio fondante della Legge 91/1992 resta lo ius sanguinis.

Esistono tuttavia alcuni casi limitati di ius soli, previsti per evitare che un bambino nasca apolide o privo di legami con qualunque Stato:

Per tutti gli altri casi di nascita in Italia da genitori stranieri, la strada è quella del già citato art. 4, c. 2, esercitabile al compimento dei diciotto anni.

Negli ultimi anni il dibattito politico sull'introduzione di un ius soli temperato (cittadinanza al minore nato in Italia se i genitori sono soggiornanti di lungo periodo) o di uno ius scholae (cittadinanza al minore che abbia compiuto un determinato ciclo di studi in Italia) è tornato a più riprese in Parlamento, senza approvazione. L'ultima discussione organica risale al 2017, e nessuno dei disegni di legge presentati nelle legislature successive ha completato l'iter.

6. Iure sanguinis: la cittadinanza per discendenza dopo la riforma 2025

Si arriva qui al capitolo più discusso degli ultimi anni. Per quasi un secolo, l'Italia è stata uno degli ordinamenti più generosi al mondo nel riconoscimento dello ius sanguinis: chiunque potesse provare di discendere da un cittadino italiano vivente alla data del 17 marzo 1861 (proclamazione del Regno d'Italia) — o anche da un cittadino di uno degli stati preunitari, secondo certa giurisprudenza — poteva, senza limiti di generazioni, vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana. Bastava ricostruire la catena di trasmissione e dimostrare che nessun ascendente avesse perduto la cittadinanza italiana prima della nascita del successore.

Su queste premesse si è costruito, negli ultimi quarant'anni, un imponente flusso di riconoscimenti di cittadinanza italiana iure sanguinis in tutto il continente americano. Brasile, Argentina, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela hanno visto centinaia di migliaia di persone — molte delle quali non parlavano italiano, non avevano mai messo piede in Italia e nutrivano legami con la cultura italiana ridotti al nome di famiglia — ottenere il passaporto italiano e, con esso, la libera circolazione nell'Unione Europea.

Il decreto Tajani e la Legge 74/2025

Il 27 marzo 2025, il Consiglio dei Ministri approva il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, immediatamente entrato in vigore. Il decreto, convertito con modifiche nella Legge 23 maggio 2025, n. 74, riscrive l'istituto introducendo un nuovo art. 3-bis nella L. 91/1992. È la prima riforma organica dello ius sanguinis dal 1992.

La novità sostanziale: chi nasce all'estero in possesso di un'altra cittadinanza non acquista più automaticamente la cittadinanza italiana per il solo fatto di discendere da un cittadino italiano. La cittadinanza si trasmette per filiazione, ma solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

Le quattro condizioni dell'art. 3-bis (Legge 74/2025)

  • Almeno un genitore o un nonno dell'interessato è nato in Italia, oppure
  • L'ascendente di primo o secondo grado (genitore o nonno) possedeva, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana (cioè non aveva altre cittadinanze), oppure
  • Il genitore dell'interessato è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o dell'adozione del figlio, oppure
  • Si applica il regime transitorio: l'interessato ha presentato istanza amministrativa o ricorso giudiziale entro la mezzanotte del 27 marzo 2025 (data di entrata in vigore del decreto-legge originale)

I limiti operano solo per chi possiede anche un'altra cittadinanza, di modo da non creare apolidia, e si applicano indipendentemente dalla data di nascita: chi era nato prima del 28 marzo 2025 ma non aveva ancora avviato la pratica entro tale data ricade nel nuovo regime.

Il regime transitorio: il discrimine del 27 marzo 2025

La data del 27 marzo 2025 alle ore 23:59 divide letteralmente le pratiche in due universi: chi ha depositato la propria istanza presso un consolato italiano, o presentato ricorso giudiziale al Tribunale civile competente, entro quella mezzanotte continua ad essere giudicato secondo la disciplina previgente — quella illimitata, generazionalmente. Tutti gli altri ricadono nella nuova legge.

La corsa al deposito nelle settimane precedenti la riforma è stata massiccia: i consolati italiani in America Latina hanno ricevuto in pochi giorni decine di migliaia di pratiche. La gestione amministrativa di queste posizioni è ora una delle questioni più rilevanti per chi opera in materia consolare.

I "casi 1948": discendenza per via materna ante 1948

Un capitolo a sé. La Legge 13 giugno 1912, n. 555, prevedeva che solo il padre trasmettesse la cittadinanza ai figli. Una donna italiana che sposava uno straniero perdeva la cittadinanza italiana e i suoi figli nascevano stranieri. Solo con l'entrata in vigore della Costituzione, il 1° gennaio 1948, e con le successive sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983, questa discriminazione di genere è stata progressivamente rimossa.

La Cassazione, con la sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha definitivamente affermato il diritto dei figli e discendenti di donne italiane, anche nati prima del 1° gennaio 1948, al riconoscimento della cittadinanza italiana per via materna. Esiste tuttavia una limitazione procedurale: per i nati ante 1948 la via amministrativa/consolare non è praticabile, e occorre presentare un ricorso giudiziale al Tribunale civile di Roma (oggi competente in via esclusiva per le pratiche di iure sanguinis di residenti all'estero, ex art. 4 DL 17 febbraio 2017, n. 13).

I casi 1948 dopo la Legge 74/2025

La riforma del 2025 non ha abrogato espressamente la giurisprudenza sui casi 1948, ma le nuove condizioni dell'art. 3-bis si applicano anche a queste pratiche. Il discorso si fa quindi complesso: il diritto al riconoscimento per via materna ante 1948 resta in linea di principio, ma è subordinato ai limiti generazionali della nuova legge. Sui casi pendenti e su quelli presentati dopo il 27 marzo 2025 il dibattito giurisprudenziale è in pieno svolgimento. Diverse questioni di legittimità costituzionale sono già state sollevate, in particolare con l'ordinanza del Tribunale di Torino del 25 giugno 2025.

Il vaglio costituzionale: la sentenza 142/2025

Con la sentenza n. 142 del 31 luglio 2025, la Corte Costituzionale si è pronunciata su questioni di legittimità sollevate dai Tribunali di Bologna, Roma, Milano e Firenze sulla vecchia disciplina (l'art. 1, c. 1, lett. a, L. 91/1992 nella formulazione previgente). I giudici a quibus dubitavano della legittimità di uno ius sanguinis illimitato, non temperato da requisiti di effettività del legame con l'Italia.

La Consulta ha dichiarato le questioni inammissibili o infondate, riconoscendo al legislatore un ampio margine di discrezionalità nel disciplinare l'accesso alla cittadinanza. La sentenza non ha invece toccato la Legge 74/2025: la nuova disciplina non era oggetto del giudizio, e le sue eventuali frizioni con la Costituzione restano da valutare in successivi giudizi. Sono attese pronunce della Corte Costituzionale sulle questioni sollevate da Torino e da altri Tribunali sulle disposizioni del nuovo art. 3-bis, in particolare sulla retroattività e sull'irragionevole disparità tra chi ha avuto la fortuna di presentare istanza il 27 marzo 2025 e chi l'ha presentata il 28.

I figli minorenni nati all'estero: la finestra del 31 maggio 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha disciplinato in via transitoria la posizione dei figli minorenni nati all'estero da genitori italiani per discendenza, in modo da non escluderli dal vecchio regime di trasmissione. Si distinguono due gruppi:

Tutte le dichiarazioni relative a minori sono ora gratuite: il contributo di € 250 al Ministero dell'Interno è stato soppresso. La dichiarazione si presenta presso il comune italiano competente (se il minore è residente in Italia) o presso il consolato (se residente all'estero).

La centralizzazione consolare dal 2029

La Legge 74/2025 prevede una fase transitoria fino al 2028 in cui le domande di riconoscimento iure sanguinis presso l'estero continueranno ad essere trattate dai consolati italiani. Dal 2029 la competenza sarà accentrata in un ufficio unico del MAECI a Roma, con un passaggio prevalente al cartaceo e all'invio per posta dei documenti originali — un cambio operativo non banale, di cui occorrerà tener conto nella pianificazione delle pratiche.

7. Il riacquisto della cittadinanza perduta

L'art. 13 L. 91/1992 disciplina i casi in cui chi ha perso la cittadinanza italiana — tipicamente perché si è naturalizzato all'estero prima del 16 agosto 1992, quando ancora vigeva il principio della esclusività della cittadinanza italiana — possa riacquistarla. Le strade sono diverse: prestazione di servizio militare per lo Stato italiano, impiego pubblico, dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza accompagnata dallo stabilimento della residenza in Italia entro un anno.

La Legge 74/2025 ha inserito una finestra temporanea di riacquisto per coloro che sono nati in Italia o vi hanno risieduto per almeno due anni continuativi e hanno perduto la cittadinanza in applicazione delle precedenti disposizioni — tipicamente per naturalizzazione all'estero prima del 16 agosto 1992, sotto il regime della L. 555/1912. Possono riacquistarla mediante dichiarazione resa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027 presso il consolato di residenza o presso il comune italiano. È una finestra preziosa, soprattutto per gli italiani della prima emigrazione e per i loro figli, di cui sono pochi i destinatari informati.

8. Gli altri percorsi: servizio dello Stato, militare, adozione

L'art. 9 L. 91/1992 prevede ulteriori ipotesi di naturalizzazione, di applicazione meno frequente ma non trascurabili:

Esistono infine percorsi consolari specifici per le persone di lingua italiana, residenti nei territori già appartenenti all'Impero austro-ungarico (sezione storica oggi di scarsa rilevanza pratica) e per i discendenti di cittadini italiani non più trasmissibili automaticamente che possano dimostrare un legame culturale qualificato — fattispecie su cui la riforma del 2025 ha tuttavia inciso pesantemente.

La doppia cittadinanza: cosa cambia in pratica

L'Italia consente la doppia (e plurima) cittadinanza dal 16 agosto 1992, data di entrata in vigore della L. 91/1992. Lo straniero che acquista la cittadinanza italiana non è tenuto a rinunciare a quella di origine, e il cittadino italiano che acquista una cittadinanza straniera non perde quella italiana, salvo rinuncia espressa formalizzata presso il consolato italiano competente.

Esistono comunque limiti: la legislazione di alcuni Paesi di origine impone la rinuncia automatica alla propria cittadinanza in caso di naturalizzazione altrove. Cittadini di Cina, India, Giappone, Indonesia, Singapore e numerosi Paesi del Golfo che ottengono la cittadinanza italiana possono perdere quella nativa per effetto della legge del proprio Stato. È un controllo da fare sempre prima di prestare giuramento: certe scelte sono irreversibili.

Cittadinanza italiana e cittadinanza americana

Gli Stati Uniti consentono la doppia cittadinanza. Un italiano che si naturalizza americano non perde la cittadinanza italiana — il giuramento di naturalizzazione USA contiene formule di rinuncia che hanno valore prevalentemente simbolico — e un americano che acquista la cittadinanza italiana non perde quella USA. Restano però alcuni obblighi paralleli che vanno conosciuti: dichiarazione fiscale americana mondiale (gli Stati Uniti sono uno dei pochissimi Paesi al mondo a tassare i propri cittadini in base alla cittadinanza, non alla residenza), Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), doppia documentazione di viaggio. Approfondisco i confronti tra i due ordinamenti in cittadinanza italiana vs americana e in doppia cittadinanza Italia-USA.

Le domande più comuni

Le domande che ricevo più spesso da chi vive in Italia con un permesso di soggiorno o sta valutando un percorso di cittadinanza italiana dall'estero.

Quanti anni di residenza servono per la cittadinanza italiana?

Per la naturalizzazione, 10 anni di residenza legale e ininterrotta per i cittadini extra-UE; 4 anni per i cittadini UE; 5 anni per apolidi e rifugiati riconosciuti; 3 anni per chi è nato in Italia (e non ha esercitato l'opzione ex art. 4, c. 2) e per i discendenti diretti di ex cittadini italiani fino al secondo grado. Per matrimonio: 2 anni di residenza in Italia dopo il matrimonio, o 3 anni all'estero — entrambi ridotti della metà in presenza di figli.

Cosa conta come "residenza legale" ai fini della cittadinanza?

Si considera tale il periodo in cui il richiedente è stato iscritto all'anagrafe di un comune italiano e contemporaneamente in possesso di un valido titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno). Periodi di soggiorno con visto turistico, periodi di permesso scaduto, sospensioni anagrafiche e cancellazioni per irreperibilità non contano. La ricostruzione si fa con i certificati storici di residenza del comune e con la copia integrale dei permessi posseduti.

Quanto tempo dura il procedimento di cittadinanza?

Il termine legale è di 24 mesi prorogabili di 12, per un massimo di 36 mesi (tre anni), sia per la naturalizzazione per residenza sia per il matrimonio. I tempi reali variano dalla prefettura competente: le pratiche istruite a Milano, Roma o Torino tendono a sfiorare il limite massimo; altre città sono più rapide. Decorsi i 36 mesi senza decisione si può adire il TAR del Lazio contro il silenzio dell'amministrazione.

Quanto costa la cittadinanza italiana?

Il contributo statale è di € 250 per le domande di naturalizzazione per residenza, matrimonio e riconoscimento iure sanguinis. Vi si aggiungono una marca da bollo da € 16, i costi delle certificazioni linguistiche B1 (da € 80 a € 150 circa), le traduzioni giurate dei documenti del Paese di origine (€ 30-60 a pagina), le legalizzazioni o apostille sui documenti esteri, e gli eventuali onorari professionali per assistenza legale. Per le dichiarazioni di acquisto della cittadinanza da parte di figli minori di cittadini italiani (art. 14 e art. 4 c. 1-bis) il contributo di € 250 è stato soppresso dalla Legge di Bilancio 2026.

Posso lavorare con permesso di soggiorno mentre attendo la cittadinanza?

Sì. La domanda di cittadinanza non sospende né incide sulla validità del permesso di soggiorno: il richiedente continua a vivere e lavorare in Italia come prima, con i diritti e i doveri legati al proprio titolo di soggiorno. È invece importante rinnovare regolarmente il permesso durante tutta la durata della pratica: una scadenza non rinnovata può causare un'interruzione della residenza legale e compromettere il calcolo dei dieci anni.

Posso ancora ottenere la cittadinanza italiana per discendenza dal bisnonno?

Dopo la Legge 74/2025, in via amministrativa o consolare la risposta è di norma no: lo ius sanguinis è limitato a due generazioni — genitore o nonno nato in Italia. Restano due possibilità residuali: presentare ricorso giudiziale al Tribunale civile competente (in particolare per i cosiddetti casi 1948, figli e discendenti di donna italiana nati prima del 1° gennaio 1948), oppure verificare se ricorrono le altre condizioni dell'art. 3-bis (ascendente con sola cittadinanza italiana al momento della morte, residenza biennale del genitore italiano in Italia dopo l'acquisto della cittadinanza e prima della nascita del figlio). È una valutazione che va fatta caso per caso.

Cosa succede se mi separo dal mio coniuge italiano mentre la pratica è in corso?

Il matrimonio deve permanere valido fino al decreto di concessione. Separazione legale, divorzio, annullamento o morte del coniuge cittadino italiano prima dell'adozione del decreto fanno venir meno il diritto e portano al rigetto della domanda. La separazione di fatto, invece, è di norma irrilevante secondo la giurisprudenza più recente, purché il vincolo formale resti intatto. La separazione legale invece sì.

Mio figlio è nato in Italia. È cittadino italiano?

Di regola no, salvo che entrambi i genitori siano cittadini italiani al momento della nascita, o che ricorra una delle eccezioni di ius soli di cui all'art. 1, c. 1, lett. b L. 91/1992 (genitori ignoti, apolidi, o impossibilitati a trasmettere la propria cittadinanza). Tuo figlio potrà tuttavia diventare cittadino italiano al compimento dei diciotto anni, presentando dichiarazione di volontà ex art. 4, c. 2, purché abbia risieduto in Italia legalmente e ininterrottamente fino a quel momento. Il termine per la dichiarazione è di un anno solare. Se prima dei 18 anni un genitore acquista la cittadinanza italiana, tuo figlio convivente la acquista automaticamente ex art. 14.

Posso fare la domanda online senza un avvocato?

Tecnicamente sì: il portale ALI è progettato per essere utilizzato direttamente dal richiedente. In pratica, l'utilità dell'assistenza professionale dipende dalla complessità del caso: pratiche con residenza lineare, reddito stabile, nessun precedente sono effettivamente gestibili in autonomia da chi abbia padronanza dell'italiano amministrativo. Pratiche con sospensioni anagrafiche, redditi sotto soglia in alcune annualità, viaggi prolungati all'estero, precedenti penali anche modesti, profili di sicurezza nel Paese di origine, matrimoni problematici beneficiano fortemente di un controllo professionale prima dell'invio, perché un rigetto è molto più difficile da recuperare di una domanda non presentata.

Se mi nego la cittadinanza posso ripresentare la domanda?

Sì. Il diniego non è un'ostatività permanente: superato il motivo che ha portato al rigetto (ad esempio, raggiunto il triennio di reddito sufficiente, conclusi i procedimenti penali pendenti), è possibile presentare una nuova domanda. È spesso un'alternativa più efficiente del ricorso al TAR, soprattutto quando il motivo del diniego è incontestabile sul piano sostanziale. In altri casi — diniego stereotipato, valutazione non personalizzata, errori nell'istruttoria — il ricorso al TAR del Lazio, entro 60 giorni, è la strada giusta.

Questa pagina fa parte di un più ampio progetto editoriale dedicato alla cittadinanza, costruito attorno alla mia esperienza professionale di avvocato italiano abilitato negli Stati Uniti. Il focus dello studio è la cittadinanza americana, su cui ho lavorato per oltre quindici anni con più di 250 casi gestiti.

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Se il tuo percorso di cittadinanza italiana presenta elementi di complessità — sospensioni anagrafiche, ricorsi precedenti, profili penali, casi iure sanguinis dopo la riforma del 2025 — posso valutare la pratica con te e, dove necessario, indirizzarti a colleghi italiani con cui collaboro stabilmente. Per la cittadinanza americana, mi occupo personalmente di ogni fase.

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