Tre regimi, non due
Si dice comunemente che un paese «ammette» o «non ammette» la doppia cittadinanza. È una semplificazione che genera errori costosi. I regimi sono almeno tre, e la differenza fra il secondo e il terzo è quella che manda a monte le pratiche.
- Ammissione piena — l'acquisto di una cittadinanza straniera non incide sulla cittadinanza di origine, e la naturalizzazione non richiede rinunce. È il regime italiano dal 1992 e, di fatto, quello statunitense.
- Divieto effettivo — l'acquisto volontario di una cittadinanza straniera comporta la perdita automatica di quella di origine, spesso senza alcun atto formale. È il caso della Cina, del Giappone in esito al meccanismo di scelta, di gran parte dei paesi del Golfo.
- Rinuncia richiesta ma inefficace — lo Stato che naturalizza pretende una dichiarazione di rinuncia, ma quella dichiarazione non produce effetti nell'ordinamento di origine, che continua a considerare la persona propria cittadina. È il caso di Spagna e Panamá per un italiano.
Il terzo regime è quello che confonde di più, perché la persona esce dall'ufficio convinta di avere rinunciato a qualcosa e non è vero. Non è un cavillo: determina il passaporto con cui si viaggia, l'autorità che può proteggerti e, negli Stati Uniti, chi ti tassa.
L'Italia: l'art. 11 e la faglia del 16 agosto 1992
La regola vigente è semplice e generosa. L'art. 11 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce che il cittadino che possieda, acquisti o riacquisti una cittadinanza straniera conserva quella italiana, salvo che vi rinunci espressamente — con dichiarazione resa davanti all'autorità italiana competente — e risieda o stabilisca la residenza all'estero. Servono entrambi gli elementi.
Prima del 16 agosto 1992, data di entrata in vigore della legge, valeva l'opposto. L'art. 8 della Legge 555 del 1912 disponeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per chi acquistasse volontariamente una cittadinanza straniera. È da qui che nasce la maggior parte delle pratiche di riacquisto che mi arrivano: il nonno naturalizzato americano nel 1953 perse la cittadinanza italiana nel momento stesso del giuramento, e con essa interruppe la catena di trasmissione ai discendenti nati dopo quella data.
Fra il 1968 e il 2010 l'Italia era vincolata al Capitolo I della Convenzione di Strasburgo del 1963 sulla riduzione dei casi di pluralità di cittadinanze, che imponeva la perdita della cittadinanza di origine a chi si naturalizzasse in un altro Stato contraente. L'Italia ha denunciato quel capitolo con effetto dal 4 giugno 2010. Da quella data l'italiano che si naturalizza in Francia, Germania, Paesi Bassi, Austria, Belgio, Norvegia, Danimarca o Lussemburgo conserva la cittadinanza italiana. Chi si è naturalizzato prima di quella data in uno di quei paesi ha una posizione da verificare caso per caso.
Gli Stati Uniti: Afroyim, Terrazas e la presunzione di intento
Gli Stati Uniti non «riconoscono» formalmente la doppia cittadinanza, non la incoraggiano, e tuttavia la tollerano in modo pressoché completo. Il percorso è giurisprudenziale.
- Afroyim v. Rusk, 387 U.S. 253 (1967) — il Congresso non ha il potere di privare un cittadino della cittadinanza senza il suo assenso. È la pronuncia che ha smontato l'idea di una espatriazione imposta per legge;
- Vance v. Terrazas, 444 U.S. 252 (1980) — non basta compiere volontariamente un atto espatriante: occorre provare la specifica intenzione di rinunciare alla cittadinanza americana;
- INA § 349(a) elenca gli atti potenzialmente espatrianti — naturalizzazione straniera, giuramento di fedeltà a uno Stato estero, servizio nelle sue forze armate, impiego pubblico, rinuncia formale davanti a un funzionario consolare;
- Dal 1990 il Department of State applica una presunzione amministrativa: chi compie la maggior parte di questi atti si presume voglia conservare la cittadinanza americana, salvo dichiari il contrario.
Il risultato pratico è che un cittadino americano che si naturalizzi italiano non perde nulla, a meno che non vada al consolato e rinunci formalmente ai sensi dell'INA § 349(a)(5) — la procedura che ho descritto nella pagina dedicata alla rinuncia alla cittadinanza americana, oggi con fee consolare ridotta a 450 dollari.
Italia e Stati Uniti insieme: che cosa comporta davvero
È la combinazione che riguarda la maggior parte dei miei clienti, ed è una delle più sicure al mondo sul piano dello status. Ma non è priva di conseguenze.
- Fisco. È il punto pesante. Gli Stati Uniti tassano in base alla cittadinanza, non alla residenza: il doppio cittadino residente in Italia resta tenuto a presentare il Form 1040 ogni anno, oltre agli obblighi FBAR e FATCA. L'imposta effettiva è spesso vicina a zero grazie alla Foreign Earned Income Exclusion (132.900 dollari per il 2026) e al Foreign Tax Credit, ma l'obbligo dichiarativo resta;
- Ingresso. Il cittadino americano deve entrare e uscire dagli Stati Uniti con passaporto americano. Non è una cortesia: è un obbligo di legge, e usare il passaporto italiano per entrare negli USA da doppio cittadino crea problemi;
- Protezione consolare. Vedi oltre: in Italia il consolato americano non può proteggerti dall'Italia, e viceversa;
- Obblighi militari. La leva italiana è sospesa dal 2005; negli Stati Uniti resta obbligatoria la registrazione al Selective Service per i maschi fra i 18 e i 25 anni, doppi cittadini residenti negli USA compresi;
- Successioni. Due sistemi che tassano su presupposti diversi — patrimonio del defunto negli USA, quota dell'erede in Italia — e un trattato del 1955 che copre solo parzialmente il rischio di doppia imposizione.
I paesi che l'ammettono senza condizioni
Il gruppo è ampio e si è allargato molto negli ultimi vent'anni. Fra i principali:
- Europa — Italia (dal 1992), Regno Unito, Irlanda, Francia, Portogallo, Svizzera (dal 1992), Svezia (2001), Finlandia (2003), Belgio (2008), Danimarca (2015), Norvegia (dal 1° gennaio 2020), Germania (dal 27 giugno 2024, con la riforma dello StAG che ha abrogato l'obbligo generale di rinuncia), Grecia, Polonia, Ungheria, Romania, Croazia;
- Americhe — Stati Uniti (di fatto), Canada, Messico (dal 1998), Brasile, Argentina, Cile, Colombia, Perù;
- Resto del mondo — Australia (dal 2002), Nuova Zelanda, Israele, Turchia, Filippine (Republic Act 9225 del 2003), Sudafrica (previa autorizzazione da chiedere prima di naturalizzarsi).
I paesi che la vietano
Qui la perdita è reale e spesso automatica. I casi più rilevanti:
- Cina — non riconosce la doppia cittadinanza: l'acquisto volontario di una cittadinanza straniera comporta la perdita di quella cinese;
- India — nessuna doppia cittadinanza. Esiste lo status di Overseas Citizen of India (OCI), che offre diritti di ingresso, soggiorno e lavoro ma non è cittadinanza: niente voto, niente cariche pubbliche, niente passaporto indiano;
- Giappone — chi possiede due cittadinanze deve sceglierne una, di regola entro i ventidue anni (o entro due anni dall'acquisto se successivo);
- Singapore, Indonesia, Malaysia, Nepal, Myanmar;
- Golfo — Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrein, Oman; gli Emirati Arabi Uniti hanno aperto parzialmente dal 2021 per categorie selezionate su invito;
- Altri — Etiopia, Eritrea, Kazakhstan, Azerbaigian, Andorra, Monaco.
I paesi condizionati: il gruppo che inganna
- Spagna — ammette la doppia cittadinanza solo con i paesi ibero-americani, Andorra, Filippine, Guinea Equatoriale e Portogallo. A tutti gli altri, italiani inclusi, è richiesta una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza di origine. Quella dichiarazione non produce effetti in Italia: l'art. 11 della Legge 91/1992 richiede una rinuncia resa davanti all'autorità italiana. L'italiano naturalizzato spagnolo resta italiano;
- Austria — richiede in linea di principio la rinuncia, con eccezioni molto ristrette;
- Paesi Bassi — richiedono la rinuncia, con eccezioni significative (coniuge di cittadino olandese, nati nei Paesi Bassi, rifugiati, casi in cui la rinuncia è irragionevolmente onerosa);
- Panamá — la Costituzione impone la rinuncia espressa e il giuramento; anche qui, senza effetto per l'ordinamento italiano. Ne ho scritto nella pagina sulla cittadinanza panamense;
- Estonia, Lituania — ammessa in sostanza solo per chi la possiede dalla nascita.
La regola della nazionalità dominante
C'è un principio di diritto internazionale che quasi nessuno conosce finché non ne ha bisogno. L'art. 4 della Convenzione dell'Aja del 1930 sui conflitti di leggi in materia di cittadinanza stabilisce che uno Stato non può esercitare la protezione diplomatica a favore di un proprio cittadino nei confronti di uno Stato di cui quella persona possieda parimenti la cittadinanza.
In concreto: un doppio cittadino italo-americano arrestato in Italia non può invocare l'assistenza del consolato americano contro l'Italia, perché per l'Italia è italiano e basta. Lo stesso, specularmente, negli Stati Uniti. La doppia cittadinanza raddoppia i diritti, ma nel paese di cui si è cittadini non offre alcuna protezione aggiuntiva — anzi, comporta l'assoggettamento pieno agli obblighi locali, fiscali e militari inclusi.
Gli errori ricorrenti
- Credere che la rinuncia pretesa da un altro Stato faccia perdere la cittadinanza italiana. Non è così, salvo rinuncia resa davanti all'autorità italiana con residenza all'estero.
- Ignorare la data del 16 agosto 1992. È lo spartiacque di quasi tutte le pratiche di riacquisto e di riconoscimento iure sanguinis.
- Dimenticare la Convenzione di Strasburgo. Per le naturalizzazioni avvenute in Stati contraenti prima del 4 giugno 2010 la posizione va verificata singolarmente.
- Naturalizzarsi in un paese che vieta la doppia cittadinanza senza verificare prima. In Sudafrica l'autorizzazione va chiesta prima: chiederla dopo non sana nulla.
- Sottovalutare il costo fiscale americano. È l'unica cittadinanza al mondo, insieme a quella eritrea, che ti segue fiscalmente ovunque tu viva.
L'Italia ammette la doppia cittadinanza senza condizioni dal 16 agosto 1992, e la perdita si verifica solo con rinuncia formale davanti all'autorità italiana unita alla residenza all'estero. Gli Stati Uniti la tollerano di fatto per effetto di Afroyim e Vance v. Terrazas, che impongono la prova di una specifica intenzione di rinunciare. La combinazione italo-americana è quindi fra le più stabili al mondo sul piano dello status — il suo costo reale non è giuridico ma fiscale. Attenzione invece al terzo regime, quello dei paesi che pretendono una rinuncia priva di effetti nell'ordinamento di origine: è lì che si concentrano i malintesi.