Tre regimi, non due

Si dice comunemente che un paese «ammette» o «non ammette» la doppia cittadinanza. È una semplificazione che genera errori costosi. I regimi sono almeno tre, e la differenza fra il secondo e il terzo è quella che manda a monte le pratiche.

Il terzo regime è quello che confonde di più, perché la persona esce dall'ufficio convinta di avere rinunciato a qualcosa e non è vero. Non è un cavillo: determina il passaporto con cui si viaggia, l'autorità che può proteggerti e, negli Stati Uniti, chi ti tassa.

L'Italia: l'art. 11 e la faglia del 16 agosto 1992

La regola vigente è semplice e generosa. L'art. 11 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce che il cittadino che possieda, acquisti o riacquisti una cittadinanza straniera conserva quella italiana, salvo che vi rinunci espressamente — con dichiarazione resa davanti all'autorità italiana competente — e risieda o stabilisca la residenza all'estero. Servono entrambi gli elementi.

Prima del 16 agosto 1992, data di entrata in vigore della legge, valeva l'opposto. L'art. 8 della Legge 555 del 1912 disponeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per chi acquistasse volontariamente una cittadinanza straniera. È da qui che nasce la maggior parte delle pratiche di riacquisto che mi arrivano: il nonno naturalizzato americano nel 1953 perse la cittadinanza italiana nel momento stesso del giuramento, e con essa interruppe la catena di trasmissione ai discendenti nati dopo quella data.

Il dettaglio tecnico che quasi nessuno cita

Fra il 1968 e il 2010 l'Italia era vincolata al Capitolo I della Convenzione di Strasburgo del 1963 sulla riduzione dei casi di pluralità di cittadinanze, che imponeva la perdita della cittadinanza di origine a chi si naturalizzasse in un altro Stato contraente. L'Italia ha denunciato quel capitolo con effetto dal 4 giugno 2010. Da quella data l'italiano che si naturalizza in Francia, Germania, Paesi Bassi, Austria, Belgio, Norvegia, Danimarca o Lussemburgo conserva la cittadinanza italiana. Chi si è naturalizzato prima di quella data in uno di quei paesi ha una posizione da verificare caso per caso.

Gli Stati Uniti: Afroyim, Terrazas e la presunzione di intento

Gli Stati Uniti non «riconoscono» formalmente la doppia cittadinanza, non la incoraggiano, e tuttavia la tollerano in modo pressoché completo. Il percorso è giurisprudenziale.

Il risultato pratico è che un cittadino americano che si naturalizzi italiano non perde nulla, a meno che non vada al consolato e rinunci formalmente ai sensi dell'INA § 349(a)(5) — la procedura che ho descritto nella pagina dedicata alla rinuncia alla cittadinanza americana, oggi con fee consolare ridotta a 450 dollari.

Italia e Stati Uniti insieme: che cosa comporta davvero

È la combinazione che riguarda la maggior parte dei miei clienti, ed è una delle più sicure al mondo sul piano dello status. Ma non è priva di conseguenze.

I paesi che l'ammettono senza condizioni

Il gruppo è ampio e si è allargato molto negli ultimi vent'anni. Fra i principali:

I paesi che la vietano

Qui la perdita è reale e spesso automatica. I casi più rilevanti:

I paesi condizionati: il gruppo che inganna

La regola della nazionalità dominante

C'è un principio di diritto internazionale che quasi nessuno conosce finché non ne ha bisogno. L'art. 4 della Convenzione dell'Aja del 1930 sui conflitti di leggi in materia di cittadinanza stabilisce che uno Stato non può esercitare la protezione diplomatica a favore di un proprio cittadino nei confronti di uno Stato di cui quella persona possieda parimenti la cittadinanza.

In concreto: un doppio cittadino italo-americano arrestato in Italia non può invocare l'assistenza del consolato americano contro l'Italia, perché per l'Italia è italiano e basta. Lo stesso, specularmente, negli Stati Uniti. La doppia cittadinanza raddoppia i diritti, ma nel paese di cui si è cittadini non offre alcuna protezione aggiuntiva — anzi, comporta l'assoggettamento pieno agli obblighi locali, fiscali e militari inclusi.

Gli errori ricorrenti

Sintesi informativa

L'Italia ammette la doppia cittadinanza senza condizioni dal 16 agosto 1992, e la perdita si verifica solo con rinuncia formale davanti all'autorità italiana unita alla residenza all'estero. Gli Stati Uniti la tollerano di fatto per effetto di Afroyim e Vance v. Terrazas, che impongono la prova di una specifica intenzione di rinunciare. La combinazione italo-americana è quindi fra le più stabili al mondo sul piano dello status — il suo costo reale non è giuridico ma fiscale. Attenzione invece al terzo regime, quello dei paesi che pretendono una rinuncia priva di effetti nell'ordinamento di origine: è lì che si concentrano i malintesi.