Il contesto: la perdita sotto la L. 555/1912
Per gran parte del Novecento, la cittadinanza italiana era retta dal principio di esclusività: non si poteva, di norma, possedere contemporaneamente la cittadinanza italiana e quella di un altro Stato. La Legge 13 giugno 1912, n. 555, all'art. 8, sanciva la perdita automatica della cittadinanza italiana per chi acquistasse spontaneamente, dopo un atto formale di rinuncia o per naturalizzazione, la cittadinanza di un altro Paese.
L'effetto sistemico fu massiccio. Gli italiani della prima ondata migratoria — che tra il 1880 e il 1924 portarono oltre 4 milioni di nostri connazionali negli Stati Uniti, e altri milioni in Argentina, Brasile, Uruguay, Francia — perdevano la cittadinanza italiana al momento della loro naturalizzazione nel Paese d'accoglienza. Non erano avvertiti, non chiedevano di perderla, ma per la legge italiana del 1912 erano ormai cittadini stranieri. Spesso lo scoprivano solo decenni dopo, quando i figli o nipoti, cercando di documentare la propria discendenza italiana per pratiche ereditarie o di rivendicazione, trovavano nei registri consolari l'annotazione della perdita.
La svolta del 1992
Con l'entrata in vigore della Legge 91/1992 il 16 agosto 1992, l'Italia ha adottato il principio opposto: la conservazione. Da quella data, l'acquisto di una cittadinanza straniera non fa più perdere automaticamente quella italiana. Chi si naturalizza americano dopo il 16 agosto 1992 conserva la cittadinanza italiana, salvo rinuncia espressa. Ma le perdite avvenute prima di quella data restano, formalmente, definitive — salvo le procedure di riacquisto.
Per oltre trent'anni — dal 1992 a oggi — il riacquisto della cittadinanza italiana perduta sotto la L. 555/1912 è stato disciplinato dall'art. 13 L. 91/1992, ma con modalità che richiedevano spesso il trasferimento effettivo della residenza in Italia per almeno un anno, o il servizio per lo Stato italiano. Per gli italo-americani residenti negli USA da generazioni, questa via era spesso non praticabile. La finestra straordinaria aperta dalla L. 74/2025 ribalta la logica: per due anni e mezzo, il riacquisto può avvenire per semplice dichiarazione consolare, senza trasferimento. È la rivendicazione che molti aspettavano da decenni.