Riacquisto della cittadinanza italiana:
la finestra 2025-2027

Una delle disposizioni meno pubblicizzate della Legge 74/2025 ha aperto una finestra straordinaria di riacquisto della cittadinanza italiana. Dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027, chi è nato in Italia (o vi ha risieduto per almeno due anni continuativi) e ha perduto la cittadinanza sotto la Legge 555/1912 — tipicamente per naturalizzazione all'estero prima del 16 agosto 1992 — può riacquistarla con una semplice dichiarazione consolare. È un'opportunità irripetibile per molti italo-americani della prima generazione, e per i loro discendenti diretti.

Il contesto: la perdita sotto la L. 555/1912

Per gran parte del Novecento, la cittadinanza italiana era retta dal principio di esclusività: non si poteva, di norma, possedere contemporaneamente la cittadinanza italiana e quella di un altro Stato. La Legge 13 giugno 1912, n. 555, all'art. 8, sanciva la perdita automatica della cittadinanza italiana per chi acquistasse spontaneamente, dopo un atto formale di rinuncia o per naturalizzazione, la cittadinanza di un altro Paese.

L'effetto sistemico fu massiccio. Gli italiani della prima ondata migratoria — che tra il 1880 e il 1924 portarono oltre 4 milioni di nostri connazionali negli Stati Uniti, e altri milioni in Argentina, Brasile, Uruguay, Francia — perdevano la cittadinanza italiana al momento della loro naturalizzazione nel Paese d'accoglienza. Non erano avvertiti, non chiedevano di perderla, ma per la legge italiana del 1912 erano ormai cittadini stranieri. Spesso lo scoprivano solo decenni dopo, quando i figli o nipoti, cercando di documentare la propria discendenza italiana per pratiche ereditarie o di rivendicazione, trovavano nei registri consolari l'annotazione della perdita.

La svolta del 1992

Con l'entrata in vigore della Legge 91/1992 il 16 agosto 1992, l'Italia ha adottato il principio opposto: la conservazione. Da quella data, l'acquisto di una cittadinanza straniera non fa più perdere automaticamente quella italiana. Chi si naturalizza americano dopo il 16 agosto 1992 conserva la cittadinanza italiana, salvo rinuncia espressa. Ma le perdite avvenute prima di quella data restano, formalmente, definitive — salvo le procedure di riacquisto.

Una rivendicazione mancata per decenni

Per oltre trent'anni — dal 1992 a oggi — il riacquisto della cittadinanza italiana perduta sotto la L. 555/1912 è stato disciplinato dall'art. 13 L. 91/1992, ma con modalità che richiedevano spesso il trasferimento effettivo della residenza in Italia per almeno un anno, o il servizio per lo Stato italiano. Per gli italo-americani residenti negli USA da generazioni, questa via era spesso non praticabile. La finestra straordinaria aperta dalla L. 74/2025 ribalta la logica: per due anni e mezzo, il riacquisto può avvenire per semplice dichiarazione consolare, senza trasferimento. È la rivendicazione che molti aspettavano da decenni.

I requisiti della finestra straordinaria

La disposizione introdotta dalla L. 74/2025 (in vigore dal 24 maggio 2025) prevede una procedura agevolata di riacquisto per coloro che soddisfano cumulativamente tre condizioni:

Requisiti per il riacquisto in finestra straordinaria

  • Aver perduto la cittadinanza italiana in applicazione delle disposizioni precedenti — tipicamente per naturalizzazione all'estero prima del 16 agosto 1992
  • Essere nato in Italia, oppure aver risieduto in Italia per almeno due anni continuativi prima della perdita
  • Rendere dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza italiana tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027 alle ore 23:59

Nascita in Italia o due anni di residenza

La disposizione richiede un legame personale qualificato con l'Italia, manifestato attraverso uno dei due elementi alternativi:

Il requisito è personale: deve essere soddisfatto dalla persona che chiede il riacquisto, non da un suo antenato. Se il padre era nato in Italia ma il figlio è nato in America, è il padre che può rivendicare il riacquisto (se in vita) — ma solo lui personalmente, e la cittadinanza si trasmetterà eventualmente ai figli secondo le regole ordinarie post-acquisto.

La procedura: dichiarazione consolare

La dichiarazione di riacquisto si presenta presso il consolato italiano competente per la propria residenza all'estero, oppure presso il comune italiano se si è tornati a vivere in Italia. È un atto formale ma di portata limitata: una manifestazione di volontà, scritta o orale, con cui si dichiara di voler riacquistare la cittadinanza italiana.

I documenti da produrre

La dichiarazione deve essere supportata da documentazione che provi:

Tempi e gratuità

Una caratteristica distintiva di questa finestra è la gratuità: la dichiarazione presentata entro il 31 dicembre 2027 è esentata dal contributo di 250 euro al Ministero dell'Interno previsto per le altre pratiche di cittadinanza. Servono solo la marca da bollo per la dichiarazione, eventuali costi di traduzione e legalizzazione dei documenti esteri, e — ovviamente — l'onorario professionale se ci si avvale di assistenza legale.

I tempi del consolato per il perfezionamento della pratica variano: in media, dalla presentazione della dichiarazione all'effettiva attribuzione della cittadinanza e all'emissione del passaporto italiano, si va da 6 a 18 mesi a seconda del consolato e del carico di lavoro. Il riacquisto è efficace dalla data della dichiarazione; i tempi successivi sono solo di registrazione amministrativa.

L'effetto sulla trasmissione ai figli

Una volta riacquistata la cittadinanza italiana, il riacquirente la trasmette ai figli secondo le regole del nuovo art. 3-bis L. 91/1992 (introdotto dalla L. 74/2025). Per i figli minorenni al momento del riacquisto, vale l'art. 14 (acquisto automatico se conviventi). Per i figli adulti già naturalizzati all'estero, il riacquisto del genitore non opera retroattivamente: i figli adulti devono valutare individualmente se rientrano nelle condizioni dell'art. 3-bis o di altri percorsi.

I casi tipici: chi può davvero usare questa finestra

Scenario 1 — L'italo-americano della prima generazione, nato in Italia, naturalizzato USA ante 1992

Il caso paradigmatico. Una persona nata in un comune italiano negli anni '40, '50 o '60, emigrata negli Stati Uniti negli anni '60 o '70, naturalizzata cittadina americana negli anni '70-'80. Sotto la L. 555/1912, la naturalizzazione USA produsse la perdita automatica della cittadinanza italiana. Oggi può presentare dichiarazione di riacquisto al consolato italiano competente per la sua residenza negli USA, allegando atto di nascita italiano e certificato di naturalizzazione USA. La pratica è agevole: pochi documenti, gratuità, no obbligo di trasferimento in Italia.

Scenario 2 — La figlia naturalizzata USA, oggi residente in Italia con il marito

Una donna nata negli USA da padre italiano nato in Italia, naturalizzata americana negli anni '90 (prima del 16 agosto 1992) per scelta volontaria, oggi sposata con un italiano e residente in Italia. Non può di norma usare la finestra straordinaria perché non è nata in Italia e non vi ha vissuto per due anni continuativi prima della perdita (a meno che la sua residenza italiana attuale dopo la perdita non sia stata di almeno due anni — ma il testo della L. 74/2025 fa riferimento alla residenza precedente alla perdita). Per lei le strade sono altre: art. 5 (cittadinanza per matrimonio, 2 anni di residenza italiana dopo il matrimonio), o, in casi specifici, l'art. 13 ordinario con trasferimento in Italia.

Scenario 3 — Il nipote di un italiano emigrato

Un cittadino americano nato negli USA da padre americano che a sua volta era figlio di un emigrato italiano. La finestra straordinaria non si applica a lui: non è lui che ha perduto la cittadinanza italiana, è suo nonno (e forse poi suo padre per derivazione). Per il nipote, la strada è il riconoscimento iure sanguinis secondo le regole del nuovo art. 3-bis L. 91/1992 — con le restrizioni introdotte dalla riforma del 2025. La finestra straordinaria è una via di riacquisto personale, non transitiva.

Scenario 4 — La vedova che vuole rivendicare la cittadinanza del marito defunto

Una vedova di un italo-americano della prima generazione che, in vita, non aveva mai rivendicato il riacquisto. La finestra straordinaria non opera retrospettivamente a favore del defunto: la dichiarazione è atto personale e doveva essere resa in vita. La vedova non può subentrare. Se invece il marito era nei requisiti, la vedova può rivendicare iure sanguinis attraverso i figli (anche minori) della coppia, sempre che ricorrano le condizioni dell'art. 3-bis.

Le alternative se non si rientra

Se non si rientra nei requisiti della finestra straordinaria (es. non si è nati in Italia e non si ha avuto residenza biennale precedente alla perdita), restano comunque altre strade:

L'art. 13 ordinario

L'art. 13 L. 91/1992 prevede ipotesi ordinarie di riacquisto, in vigore stabilmente:

Iure sanguinis per i discendenti

Per chi non può usare il riacquisto personale, ma ha un antenato che lo soddisferebbe, resta la via del riconoscimento iure sanguinis: vedi la guida alla riforma 2025. Le restrizioni del nuovo art. 3-bis si applicano, ma per molte famiglie italo-americane di prima e seconda generazione i requisiti sono ancora soddisfatti.

Le domande più comuni

Sono nato in Italia, mi sono naturalizzato americano nel 1985. Posso riacquistare?

Sì, sei nel caso paradigmatico della finestra straordinaria. Sei nato in Italia e hai perduto la cittadinanza italiana per naturalizzazione USA prima del 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della L. 91/1992). Presenta la dichiarazione di riacquisto al consolato italiano competente per la tua residenza negli USA, entro il 31 dicembre 2027. La pratica è gratuita e non richiede il tuo trasferimento in Italia.

Sono nato negli USA da padre italiano. Il padre si è naturalizzato. Posso io rivendicare?

La finestra straordinaria di riacquisto è personale e non transitiva: il riacquisto deve essere chiesto da chi ha personalmente perso la cittadinanza, non dai discendenti. Tu, nato negli USA, non hai mai personalmente perduto la cittadinanza italiana, perché probabilmente non l'avevi mai acquistata (se sei nato dopo la naturalizzazione del padre, sei nato cittadino americano e basta). Per te la strada è il riconoscimento iure sanguinis ex art. 3-bis L. 91/1992, valutando se ricorrono le condizioni della nuova disciplina post-2025.

Mio padre è nato in Italia ma è morto. Posso riacquistare la sua cittadinanza?

No. La finestra di riacquisto è atto personale e non si trasmette per successione. Se tuo padre era in vita avrebbe potuto rivendicarla; ora che è defunto, l'opportunità è perduta. Per te resta la strada iure sanguinis: se tuo padre era cittadino italiano (anche solo "fino al momento della naturalizzazione USA"), tu sei nato cittadino italiano se sei nato prima della naturalizzazione del padre. Se invece sei nato dopo la sua naturalizzazione, sei nato cittadino americano e devi valutare le condizioni dell'art. 3-bis.

Cosa succede se mi naturalizzo americano oggi? Posso poi riacquistare in futuro?

Oggi non c'è bisogno: dalla L. 91/1992, in vigore dal 16 agosto 1992, la cittadinanza italiana si conserva automaticamente nonostante l'acquisto di altra cittadinanza, salvo rinuncia espressa. Se ti naturalizzi americano oggi, conservi la cittadinanza italiana per default. La finestra straordinaria 2025-2027 serve solo per chi ha perduto la cittadinanza italiana prima del 16 agosto 1992, sotto la disciplina precedente.

È vero che la dichiarazione è gratuita?

Sì, per quanto attiene al contributo di 250 euro al Ministero dell'Interno, normalmente dovuto per le pratiche di cittadinanza. La dichiarazione di riacquisto presentata entro il 31 dicembre 2027 ne è espressamente esonerata dalla L. 74/2025. Restano comunque dovute la marca da bollo per l'atto, le eventuali spese di traduzione e legalizzazione dei documenti esteri, e gli onorari professionali se ci si avvale di un avvocato.

Cosa fa la differenza dopo il 31 dicembre 2027?

Dal 1° gennaio 2028, la finestra straordinaria si chiude. Restano valide le ipotesi ordinarie di riacquisto dell'art. 13 L. 91/1992, che sono però più restrittive: tipicamente richiedono il trasferimento effettivo della residenza in Italia per almeno un anno, oppure il servizio per lo Stato italiano, oppure altre condizioni specifiche. La finestra del 2025-2027 è una "amnistia generazionale" che vale la pena cogliere se si è nei requisiti — il regime ordinario è molto meno favorevole.

Questa è una finestra temporanea e irripetibile. Se rientri nei requisiti — nascita in Italia o residenza biennale precedente alla perdita, naturalizzazione straniera ante 1992 — vale la pena valutare la dichiarazione di riacquisto entro il 31 dicembre 2027.

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Contatti

Rientri nei requisiti?

Posso valutare con te se la tua situazione personale rientra nella finestra straordinaria della L. 74/2025, e — se sì — orientarti sulla procedura consolare. Per chi non rientra, valuteremo insieme le alternative: art. 13 ordinario, iure sanguinis ai sensi del nuovo art. 3-bis, o altre strade.

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