Le questioni di costituzionalità pendenti
La riforma non è andata indenne al vaglio giudiziario. Già nei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto-legge, diversi tribunali civili hanno espresso dubbi di legittimità costituzionale. Vanno distinte due famiglie di questioni: quelle che riguardavano la vecchia disciplina (illimitata) e quelle che riguardano la nuova (Legge 74/2025).
La sentenza 142/2025 della Corte Costituzionale (vecchia disciplina)
I Tribunali civili di Bologna, Roma, Firenze e Milano avevano sollevato già nei mesi precedenti al decreto Tajani questioni di legittimità costituzionale sull'art. 1, c. 1, lett. a) della L. 91/1992 nella formulazione previgente, dubitando che uno ius sanguinis illimitato, non temperato da requisiti di effettività del legame con l'Italia, fosse compatibile con i principi costituzionali.
Con la sentenza n. 142 del 31 luglio 2025 (depositata il 6 agosto e pubblicata in Gazzetta Ufficiale), la Corte Costituzionale ha dichiarato tali questioni inammissibili o infondate. La motivazione è significativa: il legislatore — sostiene la Consulta — ha un particolarmente ampio margine di discrezionalità nella determinazione dei criteri di acquisto della cittadinanza, e l'attribuzione iure sanguinis senza limiti generazionali non è di per sé incostituzionale, purché ricorrano ragionevoli giustificazioni storiche e di sistema. La pronuncia, ironicamente, ha "salvato" la disciplina che il legislatore aveva nel frattempo abrogato.
Cosa la Corte non ha deciso
La sentenza 142/2025 non ha esaminato la Legge 74/2025, che non era oggetto di quel giudizio: si è limitata a confermare l'ampio margine di discrezionalità del legislatore. Sulle restrizioni introdotte dalla nuova legge la Corte si è pronunciata solo in seguito, con la sentenza 63/2026, che ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Torino sull'art. 3-bis (vedi sotto). Non tutti i profili risultano però esauriti.
L'ordinanza del Tribunale di Torino del 25 giugno 2025
Il giorno successivo all'udienza pubblica davanti alla Corte Costituzionale sulle questioni della vecchia disciplina, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 25 giugno 2025 (n. 167/2025 del ruolo Corte Cost.), ha sollevato di propria iniziativa questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis della L. 91/1992 nella nuova formulazione introdotta dalla L. 74/2025.
I parametri costituzionali invocati sono numerosi:
- Art. 2 Cost. — tutela dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali (con riferimento al diritto a una nazionalità);
- Art. 3 Cost. — ragionevolezza e uguaglianza, con riferimento alla disparità di trattamento tra chi ha depositato istanza il 27 e chi il 28 marzo 2025, e alla retroattività della norma a posizioni soggettive già consolidate;
- Art. 22 Cost. — divieto di privazione della cittadinanza per motivi politici, qui invocato sostenendo che la legge produrrebbe una "revoca implicita" della cittadinanza già acquisita iure sanguinis sotto la disciplina previgente;
- Art. 117, c. 1, Cost. — vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali, con riferimento alla cittadinanza dell'Unione e all'art. 15, c. 2, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 ("nessun individuo può essere arbitrariamente privato della propria cittadinanza").
L'ordinanza è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 17 settembre 2025. La Corte Costituzionale ha deciso su questo rinvio con la sentenza n. 63 del 2026.
La sentenza 63/2026: la riforma supera il vaglio
Con la sentenza n. 63 del 2026 la Corte Costituzionale ha deciso proprio sul rinvio torinese, dichiarando non fondate le questioni di legittimità sollevate sull'art. 3-bis della L. 91/1992, introdotto dal DL 36/2025 e convertito nella L. 74/2025. La riforma ha quindi superato il primo e più atteso vaglio di costituzionalità: il limite generazionale e l'applicazione della nuova disciplina alle domande presentate dal 28 marzo 2025 restano in vigore.
La pronuncia non chiude però ogni fronte: non ha esaurito tutti i profili prospettabili, e continuano a essere discusse davanti ai giudici ordinari in particolare la posizione di chi aveva già avviato la pratica prima del 27 marzo 2025, le difficoltà operative del canale consolare e la rilevanza europea dello status di cittadino italiano acquisito per discendenza. Per chi ha una pratica in corso la conseguenza pratica è netta: non è ragionevole attendere un annullamento della riforma, e le strategie vanno costruite sulla disciplina vigente.
I punti più contestati
I profili di criticità che la dottrina costituzionalistica più qualificata ha già messo in evidenza sono in particolare tre. Il primo è la retroattività: la nuova legge si applica a posizioni soggettive che, secondo l'orientamento più rigoroso, erano già consolidate, perché la cittadinanza iure sanguinis è tradizionalmente concepita come declaratoria di uno status acquisito alla nascita, non costitutiva. Il secondo è la ragionevolezza del criterio: la nascita in Italia di un nonno è un elemento di legame oggettivo, ma non particolarmente più qualificato della nascita all'estero in famiglia italiana che parla italiano e mantiene legami stretti con il Paese. Il terzo è la disparità arbitraria creata dal taglio temporale del 27 marzo 2025: due persone in posizione sostanzialmente identica vengono trattate diversamente per il solo fatto di aver depositato la pratica un giorno prima o un giorno dopo.
Le difese della legge, pure articolate, fanno leva sull'ampio margine di discrezionalità legislativa (lo stesso confermato dalla sentenza 142/2025), sulla legittimità della scelta politica di privilegiare il legame effettivo con la nazione, e sull'esigenza di gestire flussi amministrativi divenuti ingovernabili. Sono, in sostanza, le ragioni che la Corte Costituzionale ha fatto proprie con la sentenza 63/2026.