Il nuovo art. 3-bis: cosa dice esattamente
L'art. 3-bis della Legge 91/1992, come introdotto dall'art. 1 del DL 36/2025 e modificato dalla L. 74/2025, deroga ai precedenti articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della legge sulla cittadinanza per stabilire un regime speciale per chi è nato all'estero in possesso di altra cittadinanza. Le condizioni alternative per l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis sono quattro:
Le quattro condizioni dell'art. 3-bis
- (a) — Regime transitorio: la cittadinanza è ascritta sulla base delle regole vigenti al 27 marzo 2025, se l'istanza amministrativa o il ricorso giudiziale sono stati depositati entro le ore 23:59 italiane del 27 marzo 2025;
- (b) — Genitore o nonno nato in Italia: almeno un genitore (anche adottivo) o un nonno dell'interessato è nato in Italia;
- (c) — Ascendente con sola cittadinanza italiana: l'ascendente di primo o secondo grado (genitore o nonno) possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
- (d) — Genitore residente in Italia per due anni: il genitore (anche adottivo) dell'interessato è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
Le condizioni sono alternative: basta che ne ricorra una sola per l'acquisto automatico della cittadinanza. La portata effettiva di ciascuna è molto diversa, e merita un'analisi singola.
Condizione (a): il regime transitorio
È la salvaguardia più ovvia: chi aveva già avviato la pratica entro il 27 marzo 2025 non è penalizzato. Il deposito si è cristallizzato a quel momento. Il problema operativo è dimostrare la tempestività del deposito, e qui sono nati i contenziosi: pratiche consolari inviate online il 27 marzo ma protocollate il 28, ricorsi al Tribunale di Roma depositati per PEC nelle ultime ore, integrazioni documentali successive. La giurisprudenza dei tribunali sta progressivamente disegnando i contorni di cosa si intenda per "deposito utile" entro la mezzanotte.
Quanti sono i casi protetti dal regime transitorio? È difficile dare un numero esatto, ma le stime parlano di alcune centinaia di migliaia di pratiche pendenti tra consolati e Tribunale di Roma alla data del 27 marzo. Sono pratiche che richiederanno anni per essere chiuse, e che si sommano alla nuova affluenza prevista sotto il regime ridotto.
Condizione (b): genitore o nonno nato in Italia
È la condizione di gran lunga più rilevante in pratica. Stabilisce un limite di due generazioni: chi ha un genitore o un nonno nato in Italia acquista la cittadinanza dalla nascita. Il bisnonno, da solo, non basta più. La nascita in Italia è il legame oggettivo prescelto dal legislatore: il luogo della nascita, attestato dall'atto di nascita italiano, è facile da verificare e difficile da contestare.
Restano dubbi interpretativi: cosa si intende per "nato in Italia" se la nascita è avvenuta in un'area che all'epoca era italiana ma oggi non lo è più (Istria, Dalmazia, Trentino austriaco pre-1918, colonie)? La risposta — non ancora cristallizzata in giurisprudenza — è probabilmente positiva: la nascita sul territorio dello Stato italiano alla data della nascita, anche se quel territorio non è più italiano oggi, dovrebbe contare. Diversa è la posizione di chi è nato in territori che divennero italiani solo dopo la sua nascita.
Condizione (c): ascendente con sola cittadinanza italiana
Questa condizione apre uno spiraglio per i casi in cui il genitore o nonno è nato all'estero ma non ha mai acquisito un'altra cittadinanza. È un'ipotesi marginale ma non irreale: figli di emigrati italiani in Paesi che non riconoscevano ius soli (ad esempio in alcuni Paesi europei o asiatici) o che richiedevano formalità mai compiute. Il difetto pratico di questa condizione è probatorio: dimostrare che un ascendente non aveva una seconda cittadinanza al momento della morte è notoriamente più complesso che dimostrarne il possesso.
Condizione (d): il genitore con due anni di residenza
Probabilmente la più importante per il futuro. Stabilisce che, anche oltre il limite delle due generazioni, la cittadinanza si trasmette se il genitore italiano ha vissuto in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio. È una condizione che fotografa il "legame effettivo": il legislatore ammette la trasmissione se l'ascendente ha effettivamente vissuto in Italia, manifestando una connessione concreta con il Paese.
Per chi sta pianificando da nuovo cittadino italiano la nascita di un figlio all'estero, questa è la condizione su cui è possibile costruire una strategia: due anni di residenza effettiva in Italia, debitamente registrata in anagrafe, prima della nascita o adozione del figlio. È una condizione operativa, non solo simbolica.