Iure sanguinis:
la riforma 2025

Il 28 marzo 2025 il Governo italiano ha approvato il decreto-legge 36/2025, poi convertito nella Legge 23 maggio 2025, n. 74. Per la prima volta dal 1912, la cittadinanza italiana per discendenza non si trasmette più illimitatamente di generazione in generazione: serve un legame effettivo con l'Italia. Un'analisi del nuovo art. 3-bis, del regime transitorio, delle questioni costituzionali pendenti e di ciò che resta possibile dopo la riforma.

Il contesto: oltre ottanta milioni di potenziali italiani

Per comprendere la portata della riforma del 2025 occorre fare un passo indietro. La Legge 5 febbraio 1992, n. 91, riprendendo e ammorbidendo la Legge 555/1912, consentiva il riconoscimento della cittadinanza italiana per iure sanguinis a chiunque potesse provare la discendenza, in linea ininterrotta, da un cittadino italiano vivente alla data del 17 marzo 1861 (proclamazione del Regno d'Italia). Non vi erano limiti generazionali: bisnonno, trisavolo, quadrisavolo erano tutti, in linea di principio, sufficienti, purché nessuno nella catena avesse perduto la cittadinanza prima della nascita del successore.

Il principio aveva una sua coerenza storica — l'Italia post-unitaria aveva un'enorme diaspora, e l'attribuzione della cittadinanza ai discendenti era anche un modo di mantenere un legame nazionale con le comunità all'estero — ma negli ultimi vent'anni aveva prodotto numeri sproporzionati. Le stime, prima della riforma, parlavano di una popolazione potenzialmente eleggibile compresa tra 60 e 80 milioni di persone sparse nelle Americhe, contro una popolazione italiana residente di 59 milioni. In Brasile, dove si stima vivano circa 32 milioni di oriundi italiani, file di anni davanti ai consolati per ottenere appuntamenti. In Argentina, agenzie specializzate avevano industrializzato la procedura. Negli ultimi cinque anni il numero di passaporti italiani rilasciati per riconoscimento iure sanguinis era cresciuto in modo esponenziale.

A questa pressione amministrativa si era aggiunta, per certi versori politici, una preoccupazione di natura più sostanziale: ottenere la cittadinanza italiana — e con essa la libera circolazione nell'Unione Europea — per il solo nome di famiglia, senza alcun legame culturale, linguistico o personale con l'Italia, finiva per svuotare il senso stesso dell'appartenenza nazionale. Ne era nato un dibattito politico bipartisan, con interventi della Corte di Cassazione e dei Tribunali civili che da anni segnalavano l'eccessivo carico di lavoro sul Tribunale di Roma, divenuto competente in via esclusiva per le pratiche di residenti all'estero dal DL 13/2017.

Il decreto-legge del 28 marzo 2025

Il 28 marzo 2025, su proposta del Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il Consiglio dei Ministri approva il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, "Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza". Il decreto entra immediatamente in vigore — è la natura del decreto-legge ex art. 77 Cost. — e introduce un nuovo art. 3-bis nella Legge 91/1992.

La formulazione, telegrafica e densa di rinvii, è studiata per produrre un effetto sostanziale: chi nasce all'estero in possesso di un'altra cittadinanza non acquista più automaticamente la cittadinanza italiana per il solo fatto di discendere da un cittadino italiano. La trasmissione resta, ma solo se ricorre almeno una di quattro condizioni alternative — tre sostanziali più una transitoria.

La scelta del veicolo: perché un decreto-legge

Il decreto-legge è uno strumento previsto dalla Costituzione per situazioni di necessità e urgenza. Il Governo l'ha scelto qui per un motivo essenzialmente operativo: la riforma andava resa effettiva immediatamente, perché ogni giorno di vacatio legis avrebbe prodotto un'ulteriore impennata di domande presentate al vecchio regime. Si è anche scelto deliberatamente il momento serale del 27 marzo per la pubblicazione, in modo da minimizzare la corsa al deposito di pratiche dell'ultimo minuto.

Nel corso della conversione in legge, oggetto di un acceso dibattito parlamentare e di numerosi emendamenti — molti dei quali rifiutati — il decreto è stato in più punti modificato. La Legge 23 maggio 2025, n. 74, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2025 ed entrata in vigore il 24 maggio, è la versione consolidata oggi vigente.

Una data, due regimi

Il discrimine temporale resta quello del decreto originario: la mezzanotte tra il 27 e il 28 marzo 2025 (ore 23:59 italiane del 27 marzo) divide le pratiche tra "vecchio regime" e "nuovo regime". Chi aveva depositato istanza presso il consolato o presentato ricorso giudiziale entro quell'ora segue le vecchie regole; tutti gli altri ricadono nel nuovo art. 3-bis. Il deposito si è cristallizzato in quel momento, indipendentemente dalla completezza della documentazione e dall'esito.

Il nuovo art. 3-bis: cosa dice esattamente

L'art. 3-bis della Legge 91/1992, come introdotto dall'art. 1 del DL 36/2025 e modificato dalla L. 74/2025, deroga ai precedenti articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della legge sulla cittadinanza per stabilire un regime speciale per chi è nato all'estero in possesso di altra cittadinanza. Le condizioni alternative per l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis sono quattro:

Le quattro condizioni dell'art. 3-bis

  • (a) — Regime transitorio: la cittadinanza è ascritta sulla base delle regole vigenti al 27 marzo 2025, se l'istanza amministrativa o il ricorso giudiziale sono stati depositati entro le ore 23:59 italiane del 27 marzo 2025;
  • (b) — Genitore o nonno nato in Italia: almeno un genitore (anche adottivo) o un nonno dell'interessato è nato in Italia;
  • (c) — Ascendente con sola cittadinanza italiana: l'ascendente di primo o secondo grado (genitore o nonno) possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
  • (d) — Genitore residente in Italia per due anni: il genitore (anche adottivo) dell'interessato è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

Le condizioni sono alternative: basta che ne ricorra una sola per l'acquisto automatico della cittadinanza. La portata effettiva di ciascuna è molto diversa, e merita un'analisi singola.

Condizione (a): il regime transitorio

È la salvaguardia più ovvia: chi aveva già avviato la pratica entro il 27 marzo 2025 non è penalizzato. Il deposito si è cristallizzato a quel momento. Il problema operativo è dimostrare la tempestività del deposito, e qui sono nati i contenziosi: pratiche consolari inviate online il 27 marzo ma protocollate il 28, ricorsi al Tribunale di Roma depositati per PEC nelle ultime ore, integrazioni documentali successive. La giurisprudenza dei tribunali sta progressivamente disegnando i contorni di cosa si intenda per "deposito utile" entro la mezzanotte.

Quanti sono i casi protetti dal regime transitorio? È difficile dare un numero esatto, ma le stime parlano di alcune centinaia di migliaia di pratiche pendenti tra consolati e Tribunale di Roma alla data del 27 marzo. Sono pratiche che richiederanno anni per essere chiuse, e che si sommano alla nuova affluenza prevista sotto il regime ridotto.

Condizione (b): genitore o nonno nato in Italia

È la condizione di gran lunga più rilevante in pratica. Stabilisce un limite di due generazioni: chi ha un genitore o un nonno nato in Italia acquista la cittadinanza dalla nascita. Il bisnonno, da solo, non basta più. La nascita in Italia è il legame oggettivo prescelto dal legislatore: il luogo della nascita, attestato dall'atto di nascita italiano, è facile da verificare e difficile da contestare.

Restano dubbi interpretativi: cosa si intende per "nato in Italia" se la nascita è avvenuta in un'area che all'epoca era italiana ma oggi non lo è più (Istria, Dalmazia, Trentino austriaco pre-1918, colonie)? La risposta — non ancora cristallizzata in giurisprudenza — è probabilmente positiva: la nascita sul territorio dello Stato italiano alla data della nascita, anche se quel territorio non è più italiano oggi, dovrebbe contare. Diversa è la posizione di chi è nato in territori che divennero italiani solo dopo la sua nascita.

Condizione (c): ascendente con sola cittadinanza italiana

Questa condizione apre uno spiraglio per i casi in cui il genitore o nonno è nato all'estero ma non ha mai acquisito un'altra cittadinanza. È un'ipotesi marginale ma non irreale: figli di emigrati italiani in Paesi che non riconoscevano ius soli (ad esempio in alcuni Paesi europei o asiatici) o che richiedevano formalità mai compiute. Il difetto pratico di questa condizione è probatorio: dimostrare che un ascendente non aveva una seconda cittadinanza al momento della morte è notoriamente più complesso che dimostrarne il possesso.

Condizione (d): il genitore con due anni di residenza

Probabilmente la più importante per il futuro. Stabilisce che, anche oltre il limite delle due generazioni, la cittadinanza si trasmette se il genitore italiano ha vissuto in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio. È una condizione che fotografa il "legame effettivo": il legislatore ammette la trasmissione se l'ascendente ha effettivamente vissuto in Italia, manifestando una connessione concreta con il Paese.

Per chi sta pianificando da nuovo cittadino italiano la nascita di un figlio all'estero, questa è la condizione su cui è possibile costruire una strategia: due anni di residenza effettiva in Italia, debitamente registrata in anagrafe, prima della nascita o adozione del figlio. È una condizione operativa, non solo simbolica.

Le altre novità della Legge 74/2025

La finestra per i figli minori nati all'estero

Per non lasciare scoperti i figli minori già nati al momento dell'entrata in vigore della riforma, la legge — integrata dalla successiva Legge di Bilancio 2026 — ha disciplinato due regimi distinti:

Tutte le dichiarazioni di acquisto della cittadinanza per minori sono ora gratuite: il contributo di 250 euro al Ministero dell'Interno è stato soppresso.

Una scadenza cruciale: 31 maggio 2026

I genitori italiani per discendenza, con figli minori nati prima del 25 maggio 2025 che si troverebbero altrimenti esclusi dalla nuova disciplina, hanno tempo solo fino al 31 maggio 2026 alle 23:59 (ora di Roma) per presentare la dichiarazione di acquisto. È una finestra molto stretta, che richiede un'azione tempestiva presso il consolato competente. La dichiarazione si presenta presso il comune italiano se il minore è residente in Italia, o presso il consolato di residenza se all'estero.

La finestra di riacquisto della cittadinanza perduta

La L. 74/2025 ha aperto una finestra temporanea di riacquisto per coloro che hanno perso la cittadinanza italiana sotto il regime della L. 555/1912 — tipicamente per naturalizzazione in un altro Paese prima del 16 agosto 1992, quando vigeva il principio di esclusività della cittadinanza italiana. Possono riacquistarla mediante dichiarazione resa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027, presso il consolato di residenza o presso il comune italiano. Sono ammessi coloro che sono nati in Italia oppure vi hanno risieduto per almeno due anni continuativi.

La centralizzazione del MAECI dal 2029

Forse l'aspetto più sottovalutato della riforma è quello organizzativo. La legge prevede una fase transitoria fino al 2028, durante la quale le pratiche di riconoscimento iure sanguinis presso l'estero continueranno ad essere istruite dai consolati italiani. Dal 2029 la competenza sarà accentrata in un ufficio unico del Ministero degli Affari Esteri (MAECI) a Roma.

Il passaggio comporta conseguenze pratiche significative: si tornerà prevalentemente a una procedura cartacea, con invio dei documenti originali per posta dall'estero, traduzioni e legalizzazioni gestite a Roma, tempi di istruttoria centralizzata che — almeno inizialmente — è prevedibile saranno più lunghi di quelli attuali. Per chi sta valutando il momento giusto per presentare la pratica, il "prima del 2029" è un argomento da considerare.

Le questioni di costituzionalità pendenti

La riforma non è andata indenne al vaglio giudiziario. Già nei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto-legge, diversi tribunali civili hanno espresso dubbi di legittimità costituzionale. Vanno distinte due famiglie di questioni: quelle che riguardavano la vecchia disciplina (illimitata) e quelle che riguardano la nuova (Legge 74/2025).

La sentenza 142/2025 della Corte Costituzionale (vecchia disciplina)

I Tribunali civili di Bologna, Roma, Firenze e Milano avevano sollevato già nei mesi precedenti al decreto Tajani questioni di legittimità costituzionale sull'art. 1, c. 1, lett. a) della L. 91/1992 nella formulazione previgente, dubitando che uno ius sanguinis illimitato, non temperato da requisiti di effettività del legame con l'Italia, fosse compatibile con i principi costituzionali.

Con la sentenza n. 142 del 31 luglio 2025 (depositata il 6 agosto e pubblicata in Gazzetta Ufficiale), la Corte Costituzionale ha dichiarato tali questioni inammissibili o infondate. La motivazione è significativa: il legislatore — sostiene la Consulta — ha un particolarmente ampio margine di discrezionalità nella determinazione dei criteri di acquisto della cittadinanza, e l'attribuzione iure sanguinis senza limiti generazionali non è di per sé incostituzionale, purché ricorrano ragionevoli giustificazioni storiche e di sistema. La pronuncia, ironicamente, ha "salvato" la disciplina che il legislatore aveva nel frattempo abrogato.

Cosa la Corte non ha deciso

La sentenza 142/2025 non ha esaminato la Legge 74/2025, che non era oggetto del giudizio. Tutte le restrizioni introdotte dalla nuova legge — i limiti generazionali, il requisito della esclusività della cittadinanza, la retroattività, la disparità tra chi ha depositato il 27 e chi il 28 marzo — restano pertanto da valutare costituzionalmente. La pronuncia conferma piuttosto il principio della discrezionalità legislativa, principio che potrà essere argomentato in entrambe le direzioni nei giudizi futuri.

L'ordinanza del Tribunale di Torino del 25 giugno 2025

Il giorno successivo all'udienza pubblica davanti alla Corte Costituzionale sulle questioni della vecchia disciplina, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 25 giugno 2025 (n. 167/2025 del ruolo Corte Cost.), ha sollevato di propria iniziativa questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis della L. 91/1992 nella nuova formulazione introdotta dalla L. 74/2025.

I parametri costituzionali invocati sono numerosi:

L'ordinanza è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 17 settembre 2025 ed è ora pendente davanti alla Corte Costituzionale, che dovrà pronunciarsi sui dubbi di costituzionalità della nuova legge. Una pronuncia che potrebbe arrivare nei prossimi diciotto-ventiquattro mesi, e che è seguita con grandissima attenzione sia in Italia sia dalle comunità italiane all'estero, in particolare nelle Americhe.

I punti più contestati

I profili di criticità che la dottrina costituzionalistica più qualificata ha già messo in evidenza sono in particolare tre. Il primo è la retroattività: la nuova legge si applica a posizioni soggettive che, secondo l'orientamento più rigoroso, erano già consolidate, perché la cittadinanza iure sanguinis è tradizionalmente concepita come declaratoria di uno status acquisito alla nascita, non costitutiva. Il secondo è la ragionevolezza del criterio: la nascita in Italia di un nonno è un elemento di legame oggettivo, ma non particolarmente più qualificato della nascita all'estero in famiglia italiana che parla italiano e mantiene legami stretti con il Paese. Il terzo è la disparità arbitraria creata dal taglio temporale del 27 marzo 2025: due persone in posizione sostanzialmente identica vengono trattate diversamente per il solo fatto di aver depositato la pratica un giorno prima o un giorno dopo.

Le difese della legge, pure articolate, fanno leva sull'ampio margine di discrezionalità legislativa (lo stesso confermato dalla sentenza 142/2025), sulla legittimità della scelta politica di privilegiare il legame effettivo con la nazione, e sull'esigenza di gestire flussi amministrativi divenuti ingovernabili. La parola finale spetta alla Corte Costituzionale.

Cosa resta possibile dopo la riforma

Per chi non rientra nelle condizioni dell'art. 3-bis, le strade aperte sono in numero limitato ma non sono nulle. Vale la pena censirle perché spesso si parla della riforma come se avesse chiuso tutte le porte, mentre la realtà è più articolata.

1. La via amministrativa o consolare standard

Se ricorre almeno una delle condizioni (a), (b), (c) o (d) dell'art. 3-bis, la via amministrativa resta praticabile: deposito al consolato di residenza se all'estero, istanza al sindaco se in Italia. La procedura non è cambiata nei suoi tratti formali; sono cambiati i requisiti sostanziali per accedervi.

2. La via giudiziale al Tribunale di Roma

Per chi non rientra in nessuna delle condizioni dell'art. 3-bis ma ritiene di avere argomenti — tipicamente nei casi 1948 di discendenza per via materna ante 1948 — la strada è il ricorso giudiziale al Tribunale civile di Roma, competente in via esclusiva per le pratiche di residenti all'estero (DL 17 febbraio 2017, n. 13). L'esito è incerto: i tribunali stanno applicando il nuovo regime con sensibilità diverse, alcuni più rigorosi e altri più disposti a riconoscere principi consolidati pre-riforma. Le pronunce della Corte Costituzionale attese cambieranno il quadro.

3. La cittadinanza per naturalizzazione

Se la propria condizione non rientra in nessuno dei percorsi iure sanguinis aperti, resta la naturalizzazione per residenza ai sensi dell'art. 9 L. 91/1992: dieci anni di residenza legale in Italia, ridotti a tre anni per i discendenti diretti di ex cittadini italiani fino al secondo grado. Non è una via rapida, ma è una via che esiste — e che, per chi davvero vuole vivere in Italia, è probabilmente più coerente con la ratio della cittadinanza nazionale di quanto non fosse il riconoscimento puramente formale al bis-bis-bisnipote.

4. La cittadinanza per matrimonio

Se uno dei propri parenti italiani — o un partner — è cittadino, resta la cittadinanza per matrimonio (art. 5 L. 91/1992): due anni di residenza in Italia dopo il matrimonio, o tre all'estero, dimezzati con figli.

Le domande più comuni

Quando è entrata in vigore la riforma?

Il decreto-legge 36/2025 è entrato in vigore alle ore 00:00 del 28 marzo 2025. Il taglio temporale per il regime transitorio è quindi la mezzanotte tra il 27 e il 28 marzo (ore 23:59 del 27 marzo). La conversione in legge è avvenuta con la Legge 23 maggio 2025, n. 74, in vigore dal 24 maggio 2025.

Mio nonno è nato in Italia. Posso ottenere la cittadinanza?

Sì, rientri direttamente nella condizione (b) dell'art. 3-bis: almeno un nonno nato in Italia. La procedura resta quella amministrativa standard presso il consolato italiano competente per la tua residenza. Servono gli atti di stato civile della catena di trasmissione: atto di nascita del nonno italiano, atto di matrimonio del nonno, atto di nascita del genitore, atto di nascita tuo, ed eventuali atti di morte per chiudere la catena. Tutti gli atti emessi all'estero vanno legalizzati o apostillati e tradotti.

Mio bisnonno è nato in Italia, mio nonno è nato all'estero. Posso ancora ottenere la cittadinanza?

Non automaticamente in via amministrativa: la condizione (b) richiede che il genitore o il nonno (non il bisnonno) siano nati in Italia. Restano due possibilità: verificare se il nonno possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana al momento della morte — condizione (c), ipotesi rara ma possibile — o se rientri tra i casi 1948 (donna italiana ante 1948 nella catena), che vanno fatti valere giudizialmente al Tribunale di Roma. Una valutazione caso per caso è indispensabile.

Avevo presentato la pratica al consolato il 26 marzo 2025. Sono salvo?

Sì, ricadi nel regime transitorio della condizione (a): la tua pratica sarà giudicata secondo le regole vigenti prima della riforma, illimitate generazionalmente. Devi però accertarti che il deposito sia stato effettivamente protocollato entro le 23:59 italiane del 27 marzo 2025, con tutti i documenti minimi richiesti: una pratica troppo lacunosa potrebbe essere considerata non utilmente depositata.

Sono nato all'estero, ma sono andato a vivere in Italia da bambino. Cambia qualcosa?

La condizione (d) dell'art. 3-bis riguarda la residenza del genitore in Italia, non la tua. Se uno dei tuoi genitori, prima della tua nascita o adozione, ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver acquisito la cittadinanza italiana, hai diritto alla cittadinanza. La tua eventuale crescita in Italia non rileva per l'art. 3-bis (ma potrebbe essere rilevante per altri percorsi, come quello dell'art. 4 c. 2 per gli stranieri nati e cresciuti in Italia).

Cosa succede se la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale la legge?

Dipende dalla portata della pronuncia. Una sentenza di accoglimento totale farebbe rivivere il regime precedente — ius sanguinis illimitato — con efficacia retroattiva. Una pronuncia parziale (ad esempio, di illegittimità della sola retroattività o del solo taglio temporale del 27 marzo) avrebbe effetti più circoscritti. Una pronuncia di rigetto, infine, consoliderebbe la riforma. La sentenza è attesa nei prossimi diciotto-ventiquattro mesi, e il suo esito è oggettivamente incerto. Nel frattempo, la legge resta vigente e applicabile.

Devo aspettare la pronuncia della Corte prima di presentare la pratica?

Dipende dalla solidità del tuo caso sotto il regime vigente. Se rientri chiaramente in una delle condizioni dell'art. 3-bis (es. nonno nato in Italia), conviene procedere subito: aspettare significa solo allungare i tempi di rilascio, senza alcun vantaggio. Se invece la tua pratica è incerta sotto il nuovo regime (es. solo il bisnonno italiano, oppure caso 1948), una valutazione legale specifica è opportuna per decidere se attendere o avviare comunque un'azione giudiziale.

La centralizzazione al MAECI nel 2029 cambierà i tempi?

Probabilmente sì, e probabilmente in peggio nella fase iniziale. Il passaggio da una procedura consolare distribuita a una procedura centralizzata a Roma richiederà tempo di assestamento, e la prima ondata di pratiche concentrate avrà inevitabilmente arretrato. Per chi ha già le carte in regola sotto l'art. 3-bis, l'orientamento prevalente è quello di non aspettare il 2029.

Questa è una pagina dedicata della guida alla cittadinanza italiana, parte del progetto editoriale di Cittadinanza.com. La riforma del 2025 è il cambiamento più rilevante dell'ultimo trentennio sulla materia, e la sua giurisprudenza è in continua evoluzione.

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