Perdita e rinuncia della cittadinanza:
Italia vs Stati Uniti

Come si perde la cittadinanza in due ordinamenti che ne hanno fatto un istituto difficile, ma non impossibile, da sciogliere. L'Italia con gli articoli 11 e 12 della L. 91/1992 prevede una rinuncia agevole ma una perdita automatica rara e procedurata. Gli Stati Uniti, dopo le sentenze Afroyim e Vance v. Terrazas, richiedono volontà di rinunciare per chi cerca di sciogliere il legame, e impongono una exit tax ai più ricchi. Una guida pratica.

Due impostazioni a confronto

La cittadinanza è uno dei legami giuridici più forti tra individuo e Stato, e tutti gli ordinamenti moderni la trattano come un bene di particolare valore. Tutti, però, prevedono che essa possa essere persa o rinunciata: né l'Italia né gli Stati Uniti la considerano un legame indissolubile. Le procedure, i requisiti, le conseguenze sono però sostanzialmente diversi.

Schematicamente: l'Italia rende la rinuncia volontaria piuttosto agevole — basta una dichiarazione consolare per chi vive all'estero — ma circoscrive i casi di perdita automatica a fattispecie eccezionali e procedurate (accettazione di impieghi o cariche pubbliche di altri Stati, servizio militare straniero, in presenza di intimazione governativa di abbandono ignorata). Gli Stati Uniti rendono la rinuncia volontaria formalmente disponibile ma costosa (2.350 dollari di fee) e fiscalmente onerosa per i patrimoni rilevanti (exit tax §877A), mentre la perdita automatica per atti di espatrio è oggi quasi impossibile dopo la rivoluzione giurisprudenziale di Afroyim v. Rusk del 1967.

1. La rinuncia alla cittadinanza italiana (art. 11)

L'art. 11 della Legge 91/1992 disciplina la rinuncia volontaria: "Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero". Una norma breve e densa: contiene il principio della conservazione (l'acquisto di altra cittadinanza non fa perdere quella italiana, salvo rinuncia espressa) e il diritto di rinuncia (esercitabile a determinate condizioni).

I requisiti della rinuncia

Requisiti per la rinuncia ex art. 11 L. 91/1992

  • Essere maggiorenne
  • Possedere o acquistare una cittadinanza straniera (la rinuncia non può creare un apolide)
  • Risiedere all'estero o stabilire la residenza all'estero contestualmente alla rinuncia
  • Rendere dichiarazione formale davanti all'ufficiale consolare italiano

La procedura consolare

La rinuncia si formalizza presso il consolato italiano competente per la residenza estera del cittadino. L'interessato presenta una dichiarazione scritta che indica le proprie generalità, l'altra cittadinanza posseduta o acquisita, l'indirizzo di residenza all'estero, la volontà espressa di rinunciare alla cittadinanza italiana. Il consolato accerta la sussistenza dei requisiti, redige un verbale e trasmette copia della dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del comune italiano competente (di norma, l'ultimo comune di iscrizione AIRE o, se mai iscritto AIRE, il comune di nascita).

La rinuncia ha effetto dalla data della dichiarazione, è irrevocabile (salvo la procedura di riacquisto disciplinata dall'art. 13), e produce la cessazione di ogni rapporto giuridico legato alla cittadinanza italiana: perdita del diritto di voto, cessazione dell'iscrizione AIRE, scadenza del passaporto italiano (che va restituito al consolato), perdita del diritto di stabilimento in altri Paesi UE quando si fosse riuscito a vantarlo per cittadinanza italiana, cessazione dei doveri civici e fiscali italiani (salvo quelli derivanti da redditi prodotti su suolo italiano).

L'irrevocabilità (e i casi di riacquisto)

La rinuncia è in linea di principio definitiva. L'art. 13 della L. 91/1992 prevede però casi di riacquisto: prestazione di servizio militare nelle forze armate italiane, impiego alle dipendenze dello Stato italiano, dichiarazione di volontà di riacquisto accompagnata dallo stabilimento della residenza in Italia per almeno un anno. Esiste oggi anche una finestra temporanea aperta dalla Legge 74/2025: dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027, chi ha perso la cittadinanza italiana sotto la L. 555/1912 può riacquistarla per dichiarazione consolare. Approfondimento dedicato.

2. La perdita automatica della cittadinanza italiana (art. 12)

L'art. 12 della L. 91/1992 disciplina le ipotesi in cui la cittadinanza italiana si perde indipendentemente da una rinuncia formale. Le ipotesi sono tassative e — leggendola con attenzione — non sono affatto automatiche: richiedono un'intimazione governativa e una condotta inerte del cittadino. Recita la norma: "Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare".

I quattro presupposti

La fattispecie richiede quattro elementi cumulativi:

  1. Accettazione di un impiego o carica pubblica da uno Stato estero, da un ente pubblico estero, o da un ente internazionale a cui l'Italia non partecipa; oppure prestazione di servizio militare per uno Stato estero;
  2. Intimazione da parte del Governo italiano al cittadino di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare;
  3. Fissazione di un termine per l'adempimento dell'intimazione;
  4. Mancata ottemperanza entro il termine.

In altre parole: il semplice fatto di lavorare per un governo straniero, di sedere in un parlamento estero o di servire in un esercito straniero non fa perdere automaticamente la cittadinanza italiana. Serve un'intimazione governativa specifica, e serve l'inerzia. È una procedura che il Governo italiano ha attivato molto raramente nella storia repubblicana: la fattispecie è prevista più come deterrente che come strumento operativo ordinario.

Le altre cause di perdita

L'art. 14 L. 91/1992, già citato per la trasmissione ai figli, disciplina anche la perdita da parte dei figli minori in caso di rinuncia di un genitore — una norma di portata residuale che oggi opera raramente nei termini originari, alla luce della L. 555/1912 abrogata. La L. 1185/1967 sui passaporti prevede inoltre la perdita per ragioni di tradimento o sicurezza dello Stato, in casi gravissimi (tradimento, intelligenza con nemico in stato di guerra).

3. La rinuncia alla cittadinanza americana

La cittadinanza americana è disciplinata, sul versante della perdita, dalla Section 349 dell'Immigration and Nationality Act (INA), codificata in 8 U.S.C. § 1481. La norma elenca una serie di potenzialmente expatriating acts: atti che possono determinare la perdita della cittadinanza, ma — come vedremo — solo a determinate condizioni di volontà.

Gli atti potenzialmente di espatrio (Section 349)

Section 349 INA — Atti che possono comportare perdita di cittadinanza

  • Naturalizzazione in un Paese straniero dopo i 18 anni
  • Giuramento di lealtà o dichiarazione formale di fedeltà a uno Stato straniero o sua suddivisione
  • Servizio nelle forze armate di uno Stato straniero in qualità di ufficiale o sottufficiale, oppure servizio in forze armate impegnate in ostilità contro gli USA
  • Impiego o accettazione di una carica sotto un governo straniero, se il giuramento di fedeltà allo Stato straniero è richiesto come condizione dell'impiego
  • Rinuncia formale ("formal renunciation") davanti a un funzionario consolare USA all'estero, attraverso il modulo DS-4079 e DS-4080 (Section 349(a)(5))
  • Tradimento, ribellione o conspirazione contro gli Stati Uniti, accertati con sentenza definitiva (Section 349(a)(7))

La rivoluzione di Afroyim v. Rusk (1967)

Per gran parte della storia americana, la Section 349 (e le sue versioni anteriori a partire dal Bancroft Treaties) operava come una serie di perdite automatiche: chi compiva uno degli atti elencati perdeva la cittadinanza ipso facto, indipendentemente dalla sua volontà. La Corte Suprema, in Afroyim v. Rusk, 387 U.S. 253 (1967), ha cambiato radicalmente l'impianto: il Congresso, ha statuito la Corte con voto 5-4 della maggioranza scritta dal giudice Black, non ha il potere costituzionale di privare un cittadino americano della sua cittadinanza senza la sua volontaria rinuncia. Beys Afroyim, un americano naturalizzato originario di Polonia, aveva votato in un'elezione israeliana nel 1951: per la Section 349 dell'epoca avrebbe perso la cittadinanza automaticamente, ma la Corte affermò che la perdita di cittadinanza è incostituzionale se non c'è volontà specifica di rinunciarla.

Vance v. Terrazas (1980) — il requisito dell'intent

Tredici anni dopo, in Vance v. Terrazas, 444 U.S. 252 (1980), la Corte Suprema raffinò il principio di Afroyim: per perdere la cittadinanza occorre che il cittadino abbia compiuto un atto di espatrio (uno di quelli elencati nella Section 349) volontariamente e con specifica intenzione di rinunciare alla cittadinanza americana. La mera commissione dell'atto, anche se volontaria, non basta: serve l'intent to relinquish. Lo standard probatorio per dimostrarlo è la preponderance of the evidence: la parte che sostiene la perdita (di norma, il Dipartimento di Stato) deve dimostrare l'intent.

In pratica oggi

Dopo Afroyim e Vance v. Terrazas, la perdita automatica della cittadinanza americana è praticamente scomparsa. Un cittadino USA che voti in un'elezione straniera, presti servizio militare in un Paese alleato, accetti un impiego in un governo straniero, persino si naturalizzi in un altro Paese, mantiene di norma la cittadinanza americana — perché nella maggior parte di questi casi non c'è intent di rinunciare. Il Dipartimento di Stato, dopo Afroyim, ha adottato una presunzione di mantenimento: assume che il cittadino voglia conservare la cittadinanza, salvo prova contraria. L'unico modo davvero efficace per perdere la cittadinanza americana è la rinuncia formale ex Section 349(a)(5).

La procedura di rinuncia formale

La rinuncia formale si presta davanti a un funzionario consolare USA all'estero. La procedura standard:

  1. Appuntamento presso un'ambasciata o consolato USA all'estero (di norma due appuntamenti distinti);
  2. Compilazione del modulo DS-4079 ("Request for Determination of Possible Loss of United States Nationality") con esposizione delle ragioni e dell'intent;
  3. Compilazione del modulo DS-4081 ("Statement of Understanding Concerning the Consequences and Ramifications of Renunciation or Relinquishment of U.S. Nationality") che acknowledge le conseguenze irreversibili;
  4. Esecuzione del modulo DS-4080 ("Oath/Affirmation of Renunciation of Nationality of United States") davanti al funzionario consolare;
  5. Pagamento della fee di 2.350 dollari;
  6. Trasmissione del fascicolo al Dipartimento di Stato per emissione del Certificate of Loss of Nationality (CLN);
  7. Adempimenti fiscali finali (Form 8854, eventuale exit tax) presso l'IRS.

L'exit tax: la conseguenza fiscale americana

Dal 17 giugno 2008, in vigore con l'Heroes Earnings Assistance and Relief Tax Act, la rinuncia (o relinquishment) della cittadinanza americana attiva il regime della Section 877A IRC, l'exit tax. È una delle ragioni per cui la rinuncia, pur essendo legalmente disponibile, è in pratica difficile e costosa per chi ha un patrimonio significativo.

Chi è "covered expatriate"

Covered Expatriate — Section 877A IRC (2026)

  • Net Worth Test: patrimonio netto mondiale > 2 milioni di dollari (non indicizzato all'inflazione dal 2008)
  • Income Tax Liability Test: imposta federale media degli ultimi 5 anni > 211.000 dollari (2026, indicizzata)
  • Tax Compliance Test: mancata certificazione (Form 8854) di adempimento degli obblighi fiscali federali degli ultimi 5 anni
  • Basta una sola condizione per essere covered expatriate

Il mark-to-market

Il covered expatriate è trattato fiscalmente come se avesse venduto tutto il proprio patrimonio mondiale al valore di mercato il giorno prima della rinuncia (deemed sale). Sui plusvalori latenti emersi, dopo applicazione di una franchigia di 910.000 dollari per il 2026, è dovuta l'imposta federale americana come se la vendita fosse stata effettivamente realizzata. Esistono regole separate per IRA, 401(k), pensioni qualificate e differite, e per beni di particolare natura (trust, polizze vita), che possono essere sottoposti a ritenute del 30% sui pagamenti futuri.

Per i grandi patrimoni — case di valore in Italia salite di prezzo, partecipazioni in società di famiglia, portafogli di investimento — l'exit tax è il vero deterrente alla rinuncia, e va pianificata con anni di anticipo. Per i patrimoni modesti, sotto le soglie, la rinuncia produce solo il costo della fee (2.350 dollari) e gli adempimenti formali. Approfondimento dedicato in Tassazione Italia vs USA all'estero.

Il confronto: differenze sostanziali

1. Onere economico della rinuncia

La rinuncia alla cittadinanza italiana è sostanzialmente gratuita: una marca da bollo, eventuali spese di traduzione/legalizzazione, niente di più. La rinuncia alla cittadinanza americana costa 2.350 dollari di fee consolare base, più — per i patrimoni rilevanti — l'exit tax fino al 23,8% sui plusvalori (in massima parte coperti dalla franchigia di 910.000 dollari, ma non per i grandi patrimoni). È la fee più alta al mondo per una rinuncia di cittadinanza, e il regime di exit tax è uno dei più severi.

2. Onere documentale

Per la rinuncia italiana: una dichiarazione consolare e poche pratiche. Per la rinuncia americana: due appuntamenti consolari distinti, quattro moduli compilati (DS-4079, DS-4080, DS-4081, talvolta DS-4082), un colloquio approfondito con il funzionario (che ha discrezionalità nel valutare la genuinità della rinuncia), modulo IRS 8854 da presentare entro il termine fiscale, eventuali payment plan per l'exit tax.

3. Tempi

La rinuncia italiana è efficace dal momento della dichiarazione, con perfezionamento amministrativo successivo che dura tipicamente alcuni mesi. La rinuncia americana è efficace dalla data del giuramento davanti al funzionario consolare, ma l'emissione del CLN da parte del Dipartimento di Stato richiede tipicamente da sei mesi a oltre un anno, durante i quali il rinunciante è in una situazione ibrida (formalmente perso ma non documentalmente confermato).

4. Conseguenze fiscali

Drastica asimmetria: la rinuncia italiana non ha conseguenze fiscali immediate (la residenza fiscale italiana cessa solo con l'effettivo trasferimento all'estero, già avvenuto al momento della rinuncia). La rinuncia americana attiva l'exit tax per i covered expatriates. È la differenza sistemica più rilevante.

5. Reversibilità

La rinuncia italiana è in linea di principio definitiva ma il riacquisto è disciplinato dall'art. 13 L. 91/1992, con percorsi praticabili (servizio per lo Stato italiano, residenza in Italia per un anno con dichiarazione). C'è anche, fino al 31 dicembre 2027, una finestra straordinaria di riacquisto. La rinuncia americana è invece praticamente irreversibile: per riacquistare la cittadinanza USA si deve seguire il percorso ordinario di naturalizzazione di un cittadino straniero (visto, Green Card, 5 anni di residenza, naturalizzazione), e per chi è stato covered expatriate sono previste restrizioni aggiuntive.

Le domande più comuni

Posso rinunciare alla cittadinanza italiana se vivo ancora in Italia?

No. L'art. 11 L. 91/1992 richiede la residenza all'estero o lo stabilimento contestuale di una residenza estera. Chi continua a vivere in Italia non può rinunciare. La logica è duplice: evitare che la cittadinanza venga rinunciata "tatticamente" mantenendo il radicamento territoriale, e impedire la creazione di apolidi con domicilio sul territorio nazionale. Per chi voglia davvero rinunciare, il primo passaggio è il trasferimento effettivo all'estero, con iscrizione AIRE.

Se mi naturalizzo americano, perdo automaticamente quella italiana?

No. Dal 16 agosto 1992, entrata in vigore della L. 91/1992, l'Italia consente la doppia cittadinanza: l'art. 11 stabilisce che il cittadino che acquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana. Solo una rinuncia espressa, formale, dichiarata davanti al consolato, produce la perdita. Prima del 1992, sotto la L. 555/1912, l'acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione faceva perdere automaticamente la cittadinanza italiana, ma è regime ormai abrogato.

Sono italiano e ho votato in un'elezione straniera. Perdo la cittadinanza?

No, il voto in un'elezione straniera non rientra nelle ipotesi tassative dell'art. 12 L. 91/1992. Non c'è perdita di cittadinanza italiana per il fatto di esercitare un diritto di voto come cittadino di un altro Stato. Il caso speculare per gli Stati Uniti era stato proprio quello di Afroyim v. Rusk (1967): un americano che aveva votato in Israele, e la Corte Suprema ha stabilito che il voto in un'elezione straniera, da solo, non priva il cittadino USA della propria cittadinanza.

Se rinuncio alla cittadinanza americana, devo presentare ancora la dichiarazione fiscale USA?

Devi presentare una dual-status return per l'anno dell'espatrio: dichiari come residente fiscale USA per il periodo fino alla data della rinuncia, e come non-residente per il periodo successivo. Devi inoltre presentare il Form 8854 ("Initial and Annual Expatriation Statement"), in cui certifichi di aver adempiuto agli obblighi fiscali degli ultimi 5 anni (test di compliance per evitare lo status di covered expatriate). Una volta presentato il Form 8854 e completati gli adempimenti, non hai più obblighi dichiarativi USA generali, salvo per redditi prodotti su suolo USA.

Quanto patrimonio devo avere per essere covered expatriate?

Oltre 2 milioni di dollari di patrimonio netto mondiale: tutto il patrimonio, ovunque situato, al netto delle passività. La soglia non è stata aggiornata dal 2008, quindi in termini reali è scesa significativamente. Per famiglie italo-americane con casa in Italia comprata negli anni '80-'90 e oggi rivalutata, partecipazioni in società familiari, asset finanziari ordinari, la soglia può essere superata più facilmente di quanto sembri. È una valutazione che andrebbe sempre fatta con un commercialista internazionale prima di decidere.

Posso recuperare la cittadinanza dopo averla rinunciata?

In Italia, sì: l'art. 13 L. 91/1992 prevede ipotesi di riacquisto (servizio per lo Stato italiano, residenza in Italia per un anno con dichiarazione). C'è anche una finestra straordinaria fino al 31 dicembre 2027 aperta dalla L. 74/2025. Negli Stati Uniti, no: chi ha rinunciato deve ripartire da zero come un qualunque straniero (visto, residenza, naturalizzazione dopo 5 anni). Per i covered expatriate, esistono inoltre restrizioni specifiche (sezione 212(a)(10)(E) INA) che possono produrre il diniego di rientro turistico negli USA in certi casi — sebbene la sua applicazione effettiva sia rara.

Posso rinunciare alla cittadinanza italiana per evitare le imposte di successione?

Risposta articolata. L'imposta italiana di successione si applica per residenza del defunto e localizzazione dei beni, non per cittadinanza in sé. Rinunciare alla cittadinanza italiana e trasferirsi all'estero, mantenendo immobili italiani, non sottrae quegli immobili all'imposta di successione italiana. La rinuncia ha effetti più rilevanti sui doveri civici e sul diritto di voto che non sull'imposizione, che resta legata al criterio della residenza fiscale e della fonte. Per pianificazione successoria internazionale, i confronti vanno fatti con riferimento a tutti i tributi coinvolti, non solo alla cittadinanza.

Se rinuncio alla cittadinanza americana, posso ancora visitare gli USA?

Sì, di norma. Da rinunciante diventi un cittadino straniero (italiano, se hai conservato quella cittadinanza), e — se l'Italia partecipa al Visa Waiver Program, come fa — puoi visitare gli USA con ESTA per soggiorni turistici fino a 90 giorni. Per soggiorni più lunghi o per finalità diverse, dovrai chiedere un visto come qualunque cittadino italiano. Per i covered expatriates, la sezione 212(a)(10)(E) INA (la cosiddetta "Reed Amendment") prevede teoricamente il diniego di ammissione per chi è uscito da "ragioni fiscali", ma la sua applicazione effettiva è stata storicamente quasi nulla.

Una pagina del cluster di articoli comparativi tra ordinamento italiano e americano. La rinuncia alla cittadinanza è una decisione raramente intrapresa e quasi mai semplice: pianificarla è essenziale.

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