Il quadro normativo
La cittadinanza italiana per naturalizzazione è disciplinata dall'art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, "Nuove norme sulla cittadinanza", come modificata da numerosi interventi successivi tra cui — più rilevante — il DL 4 ottobre 2018, n. 113 (decreto sicurezza, convertito in L. 132/2018) che ha introdotto il requisito di conoscenza dell'italiano a livello B1 e ha modificato i termini del procedimento. Diverse modifiche minori successive sono intervenute fino alla riforma della L. 173/2020 che ha riportato i termini di conclusione da 48 a 24+12 mesi.
La naturalizzazione è disciplinata come concessione: il Ministero dell'Interno valuta la domanda con un margine di discrezionalità, sebbene non illimitato. A differenza della cittadinanza per matrimonio — che attribuisce un diritto al rilascio salvo cause tassative di rigetto — la naturalizzazione può essere rifiutata per motivi più ampi, legati alla sicurezza, alla condotta, alla solidità economica. Il sindacato del giudice amministrativo, nel ricorso, è di legittimità: motivazioni ben argomentate del diniego sono difficili da scalzare, ma motivazioni stereotipate o non personalizzate vengono regolarmente annullate dal TAR del Lazio.