Naturalizzazione italiana:
dieci anni di residenza

Il percorso più importante per la stragrande maggioranza degli stranieri che vivono in Italia con un permesso di soggiorno. Dieci anni di residenza legale, reddito minimo documentato, livello B1 di italiano certificato, nessun precedente penale ostativo: questo, in sintesi, il quadro dell'art. 9 della L. 91/1992. Ma sotto la superficie ci sono dettagli operativi importanti, differenze tra Prefetture, problemi documentali ricorrenti e strategia: una guida operativa di un avvocato italiano.

Il quadro normativo

La cittadinanza italiana per naturalizzazione è disciplinata dall'art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, "Nuove norme sulla cittadinanza", come modificata da numerosi interventi successivi tra cui — più rilevante — il DL 4 ottobre 2018, n. 113 (decreto sicurezza, convertito in L. 132/2018) che ha introdotto il requisito di conoscenza dell'italiano a livello B1 e ha modificato i termini del procedimento. Diverse modifiche minori successive sono intervenute fino alla riforma della L. 173/2020 che ha riportato i termini di conclusione da 48 a 24+12 mesi.

La naturalizzazione è disciplinata come concessione: il Ministero dell'Interno valuta la domanda con un margine di discrezionalità, sebbene non illimitato. A differenza della cittadinanza per matrimonio — che attribuisce un diritto al rilascio salvo cause tassative di rigetto — la naturalizzazione può essere rifiutata per motivi più ampi, legati alla sicurezza, alla condotta, alla solidità economica. Il sindacato del giudice amministrativo, nel ricorso, è di legittimità: motivazioni ben argomentate del diniego sono difficili da scalzare, ma motivazioni stereotipate o non personalizzate vengono regolarmente annullate dal TAR del Lazio.

I periodi di residenza richiesti

Il primo elemento da inquadrare è la durata della residenza legale e continuativa in Italia, perché varia in funzione dello status del richiedente.

Anni di residenza richiesti (art. 9 L. 91/1992)

  • 10 anni — cittadini di Paesi extra-UE: il caso di gran lunga più comune
  • 4 anni — cittadini di Stati membri dell'Unione Europea
  • 5 anni — apolidi, rifugiati riconosciuti, figli maggiorenni adottati da cittadini italiani
  • 3 anni — stranieri nati in Italia (che non hanno esercitato l'opzione ex art. 4 c. 2), discendenti diretti di ex cittadini italiani fino al secondo grado (figli o nipoti di chi era italiano per nascita), stranieri che hanno prestato servizio per lo Stato italiano almeno cinque anni anche all'estero

Cosa conta come "residenza legale"

La residenza si considera legale e continuativa dal giorno dell'iscrizione anagrafica nel comune italiano, purché contemporaneamente il richiedente sia in possesso di un valido titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno UE). I due elementi sono cumulativi: iscrizione anagrafica senza permesso valido non conta, permesso valido senza iscrizione anagrafica non conta.

Periodi che non contano ai fini del computo:

Le sospensioni anagrafiche: il problema più frequente

Capita molto più di quanto si pensi che un richiedente, ricostruendo i propri certificati storici di residenza in vista della domanda, scopra di aver subito una sospensione o cancellazione anagrafica nel passato: per un cambio di indirizzo non comunicato, per la mancata risposta a una verifica dell'ufficiale anagrafe, per un cambio di abitazione del proprietario che ha rimosso il nome dell'inquilino dalle bollette. Queste sospensioni — spesso ingiuste e contestabili in via amministrativa — interrompono il decennio legale.

Cosa fare se scoprite una sospensione

La prima mossa è ottenere il certificato storico di residenza dal comune competente: documenta tutte le iscrizioni, cancellazioni, sospensioni e riprese degli ultimi anni. Se emerge una sospensione, è essenziale capirne il motivo: spesso era ingiustificata e può essere annullata in via amministrativa con istanza all'ufficio anagrafe, producendo documenti che provino la presenza fisica nel periodo (utenze, contratti di affitto, dichiarazioni di terzi). Una sospensione annullata fa "saltare" l'interruzione e fa salvo il computo del decennio.

Il requisito reddituale

Il Ministero dell'Interno richiede che il futuro cittadino dimostri di disporre di mezzi economici sufficienti al proprio mantenimento. Le soglie, mai aggiornate dal 2007 e perciò in termini reali significativamente ridotte rispetto all'origine, sono ancorate ai limiti per l'esonero dalla compartecipazione alla spesa sanitaria richiamati da una circolare ministeriale del 2007.

Soglie reddituali (media degli ultimi 3 periodi d'imposta)

  • € 8.263,31 annui — richiedente senza familiari a carico
  • € 11.362,05 annui — richiedente con coniuge a carico
  • + € 516,46 annui per ciascun ulteriore familiare a carico

Come si calcola

Si fa la media aritmetica dei redditi imponibili degli ultimi tre periodi d'imposta, come risultanti dai modelli CU, 730 o Redditi Persone Fisiche. Va dimostrato che la media sia superiore alle soglie e che ciascuno dei tre anni superi un valore minimo. Variazioni inter-annuali troppo brusche (anno con zero reddito, anno con reddito molto alto, anno medio) possono essere segnalate dalla Prefettura e richiedere chiarimenti.

Quando il reddito personale non basta: cumulo familiare

La giurisprudenza amministrativa, in particolare del Consiglio di Stato (sentenza 2026/2007 e successive), ha aperto al cumulo dei redditi del nucleo familiare convivente, in particolare con il coniuge. Per chi è formalmente disoccupato o ha un reddito personale insufficiente, ma la cui famiglia gode di un reddito complessivo ampiamente superiore alle soglie, il cumulo è la strada per superare il requisito. La giurisprudenza, però, oscilla: alcune Prefetture lo accolgono, altre sono più restrittive. Il cumulo va sempre documentato accuratamente.

Quali redditi contano

Contano: stipendi (lavoro dipendente), redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa, locazioni, pensioni, dividendi, plusvalenze, redditi di capitale dichiarati. Non contano: redditi non dichiarati al fisco italiano (anche se oggettivamente esistenti), redditi maturati nel Paese di origine ma non importati in Italia, somme percepite a titolo di liberalità o assegni non documentati. La regola pratica: tutto ciò che è in dichiarazione conta, tutto ciò che non c'è non conta.

La conoscenza dell'italiano: livello B1

Dal 4 dicembre 2018, in forza dell'art. 14 del DL 113/2018 (convertito in L. 132/2018), il richiedente la cittadinanza per residenza o per matrimonio deve documentare la conoscenza dell'italiano a livello non inferiore al B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Approfondimento dedicato: test B1 italiano per la cittadinanza.

Sono esenti dal test:

I precedenti penali: come influenzano la pratica

Il Ministero dell'Interno valuta la buona condotta morale del richiedente. Servono i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti italiani, più gli analoghi del Paese di origine e di ogni altro Paese di residenza dai 14 anni in poi. Tutti vanno legalizzati o apostillati e tradotti.

Cosa è ostativo

Sono ostativi in modo automatico:

Per le condanne minori (decreti penali, sentenze di patteggiamento, condanne con pena sotto le soglie), la valutazione è discrezionale. Il Ministero pondera: gravità del fatto, tempo trascorso, condotta successiva, integrazione del richiedente. Una condanna risalente nel tempo, oggi seguita da una vita irreprensibile, può non impedire l'accoglimento; un fatto recente, ancorché lieve, può portare al diniego.

L'art. 6 della L. 91/1992 e le cause di esclusione

L'art. 6 elenca le cause ostative tassative: condanna per certi delitti, pericolosità sociale, motivi di sicurezza dello Stato. Per la naturalizzazione (art. 9), oltre alle ostatività tassative, opera anche la valutazione discrezionale del Ministero, che può tenere conto di un quadro più ampio di elementi (procedimenti penali in corso non ancora conclusi, atti del questore, denunce non confermate). Per la cittadinanza per matrimonio (art. 5) la valutazione è invece molto più ristretta e ancorata alle sole cause tassative.

La procedura: portale ALI e tempi

Dal 2018 la domanda di cittadinanza per residenza e per matrimonio si presenta esclusivamente in via telematica, attraverso il portale ALI (Amministrazione Lavoratori Immigrati) del Ministero dell'Interno, all'indirizzo portaleservizi.dlci.interno.it. L'accesso avviene con SPID, CIE o eIDAS. Non sono ammessi invii cartacei.

I documenti da caricare

Le tre fasi del procedimento

  1. Fase del portale ALI: il richiedente carica i documenti e invia la domanda. Il sistema genera una ricevuta con la data di presentazione, che vale come dies a quo per il computo dei termini.
  2. Fase prefettizia: la pratica è assegnata alla Prefettura territorialmente competente per la residenza del richiedente. La Prefettura convoca il richiedente per l'identificazione, controlla i documenti, può chiedere integrazioni, raccoglie il parere della Questura su profili di pubblica sicurezza, e infine inoltra la pratica al Ministero con il proprio parere.
  3. Fase ministeriale: il Ministero dell'Interno valuta la pratica, può chiedere ulteriori integrazioni, e adotta il decreto di concessione o di diniego.

I tempi

Il termine massimo di conclusione del procedimento, per le domande presentate dal 20 dicembre 2020 in poi, è di 24 mesi dalla data di presentazione, prorogabili fino a 12 mesi, per un massimo totale di 36 mesi. Decorso il termine massimo senza decisione, il richiedente può proporre ricorso al TAR del Lazio contro il silenzio dell'amministrazione (approfondimento).

Le differenze tra Prefetture

In pratica, i tempi reali variano molto a seconda della Prefettura competente. Le Prefetture delle grandi aree metropolitane — Milano, Roma, Torino, Napoli — gestiscono volumi enormi e tendono a sfiorare il termine massimo. Le Prefetture di provincie più piccole possono concludere in 18-24 mesi. Il dato è importante perché chi può scegliere la propria residenza (es. al momento del primo trasferimento in Italia, o per un eventuale cambio strategico) potrebbe considerare anche questo elemento nella scelta della città.

Il giuramento: l'ultimo passo

Se il decreto è di concessione, viene notificato al richiedente, che ha sei mesi per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica davanti all'ufficiale di stato civile del comune di residenza. La cittadinanza si acquista a partire dal giorno successivo a quello del giuramento. La cerimonia è generalmente solenne, talvolta collettiva (con altri neo-cittadini), e richiede il pronunciamento della formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato".

Senza giuramento entro sei mesi, il decreto decade e occorre ripresentare la domanda dall'inizio. È una scadenza importante e tassativa: dopo l'attesa di anni, perdere il diritto per non aver giurato nei tempi sarebbe una beffa.

Le domande più comuni

Quanti anni di residenza servono?

10 anni per i cittadini extra-UE, 4 per i cittadini UE, 5 per apolidi e rifugiati riconosciuti, 3 per gli stranieri nati in Italia (che non hanno esercitato l'opzione ex art. 4 c. 2) e per i discendenti diretti di ex cittadini italiani fino al secondo grado. Il computo è dalla data di iscrizione anagrafica nel comune italiano, in presenza di valido titolo di soggiorno.

Una sospensione anagrafica del passato compromette tutto?

Tendenzialmente sì, ma non sempre irreversibilmente. Una sospensione fa "ripartire" il contatore della residenza legale. Tuttavia, se la sospensione era ingiustificata (per mero errore amministrativo, per mancata risposta a verifiche di cui non si era stati informati, per cambio di abitazione non comunicato che non rispecchiava una reale assenza), può essere annullata in via amministrativa con istanza al comune, producendo documenti che dimostrino la presenza fisica continua. È un'operazione che spesso vale la pena tentare prima di rinunciare a un decennio.

Posso restare disoccupato durante il decennio e fare la domanda?

Il requisito di reddito si riferisce ai 3 anni d'imposta precedenti alla domanda, non a tutto il decennio. Quindi sì: puoi aver attraversato periodi di disoccupazione purché negli ultimi 3 anni d'imposta i tuoi redditi (anche cumulati con quelli del coniuge convivente, secondo la giurisprudenza prevalente) siano sopra le soglie. Per chi è strutturalmente fuori dal mercato del lavoro, il cumulo con il coniuge è spesso decisivo.

Cosa succede se ricevo il preavviso di rigetto?

Hai 10 giorni per presentare osservazioni e documenti integrativi (art. 10-bis L. 241/1990). È una finestra molto stretta ma cruciale: osservazioni puntuali e ben documentate possono salvare la pratica, soprattutto se il rigetto si basa su un'interpretazione contestabile di un dato (es. una breve interruzione anagrafica) o su una valutazione automatica (es. condanna risalente ma minore). Osservazioni generiche o tardive di solito non producono effetti utili.

Quanto costa l'intera pratica?

I costi statali sono modesti: € 250 di contributo al Ministero dell'Interno + € 16 di marca da bollo. A questi si aggiungono: certificazione B1 (80-150 € a seconda dell'ente), legalizzazioni e apostille dei documenti del Paese d'origine (variabili, da 50 a 200 € per documento), traduzioni giurate (30-60 € a pagina), eventuali ricerche d'archivio nel Paese d'origine, e gli onorari di un eventuale avvocato (variabili). Una pratica autonoma e lineare può chiudersi attorno ai 500-800 €; con assistenza professionale, è significativamente più alta.

Posso continuare a lavorare durante la pratica?

Sì, la domanda di cittadinanza non sospende né incide sulla validità del permesso di soggiorno: continui a vivere e lavorare in Italia come prima, con i diritti e doveri legati al tuo titolo di soggiorno. Importante: rinnova regolarmente il permesso durante tutta la pratica. Una scadenza non rinnovata può interrompere la residenza legale e compromettere il computo retrospettivo del decennio (anche se la pratica è già stata presentata).

Se mi diniegano, posso ripresentare la domanda?

Sì. Il diniego non è preclusivo permanente. Superato il motivo del rigetto (raggiunto il triennio reddituale sufficiente, conclusi i procedimenti penali pendenti, sanata l'interruzione anagrafica), puoi ripresentare. È spesso una scelta più efficiente del ricorso al TAR, soprattutto quando il motivo del diniego è sostanziale e incontestabile. In altri casi — diniego basato su valutazioni stereotipate, istruttoria sommaria, applicazione meccanica di criteri — il ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni è la strada da considerare.

Devo trasferirmi in una Prefettura "più veloce" per ridurre i tempi?

Strategicamente non è privo di senso, ma comporta un costo. Cambiare residenza significa nuova iscrizione anagrafica nel nuovo comune, nuova competenza Prefettizia, e — per la maggior parte delle Prefetture — il requisito di "almeno 3 mesi di residenza nel comune o distretto" prima della domanda. Per chi è all'inizio del decennio, la scelta della città in cui stabilirsi può essere strategica. Per chi è già da anni in una grande città, cambiare residenza poco prima della domanda solo per i tempi è raramente conveniente, perché si introducono nuovi rischi (sospensioni anagrafiche al trasferimento, verifiche del nuovo comune).

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